Art. 4.
             Modalita' e tempi di trasmissione dei dati
  1.  I  risultati  dell'indagine  di  cui all'articolo 1, non appena
disponibili   nell'ambito   del   Sistema  statistico  nazionale,  e,
comunque,  entro  il  1° ottobre dell'anno successivo all'anno cui si
riferisce l'indagine, sono comunicati alla Commissione europea. Entro
lo  stesso  termine  e'  trasmessa  anche  una relazione metodologica
concernente  l'esecuzione  dell'indagine. Anteriormente alla medesima
data  sono,  altresi', comunicati alla predetta Commissione, per zone
di  produzione, gli errori di osservazione constatati e gli errori di
campionamento.
  2.  Il Ministero delle politiche agricole e forestali comunica alla
Commissione   europea,   entro  il  31 ottobre  dell'anno  successivo
all'anno di riferimento, le informazioni annuali di cui dispone o che
sono disponibili nell'ambito del Sistema statistico nazionale:
    a) sulle superfici ad alberi da frutto estirpati;
    b) sulle nuove piantagioni di alberi da frutto.