Art. 4. Modalita' e tempi di trasmissione dei dati 1. I risultati dell'indagine di cui all'articolo 1, non appena disponibili nell'ambito del Sistema statistico nazionale, e, comunque, entro il 1° ottobre dell'anno successivo all'anno cui si riferisce l'indagine, sono comunicati alla Commissione europea. Entro lo stesso termine e' trasmessa anche una relazione metodologica concernente l'esecuzione dell'indagine. Anteriormente alla medesima data sono, altresi', comunicati alla predetta Commissione, per zone di produzione, gli errori di osservazione constatati e gli errori di campionamento. 2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali comunica alla Commissione europea, entro il 31 ottobre dell'anno successivo all'anno di riferimento, le informazioni annuali di cui dispone o che sono disponibili nell'ambito del Sistema statistico nazionale: a) sulle superfici ad alberi da frutto estirpati; b) sulle nuove piantagioni di alberi da frutto.