Art. 2.
           Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo
                       25 maggio 2001, n. 265

  1.  Il  comma  6  dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio
2001, n. 265, e' abrogato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 17 settembre 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
                              Tremonti, Ministro    dell'economia   e
                              delle finanze
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Nota all'art. 2:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo  25 maggio  2001,  n.  265, come modificato dal
          decreto qui pubblicato:
              «Art.  5  (Consegna  dei  beni).  -  1.  I  beni di cui
          all'art.  1  sono  individuati mediante elenchi descrittivi
          compilati  d'intesa tra lo Stato e la regione entro quattro
          mesi  dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
          Lo Stato provvede alla consegna dei beni alla regione entro
          sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto.
              2.  I  processi verbali di consegna, sottoscritti dalle
          parti,  costituiscono  titolo  per  la trascrizione, per la
          voltura  catastale e per la intavolazione dei beni a favore
          della regione.
              3. Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti
          necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti
          da ogni diritto e tributo.
              4.  Il trasferimento dei beni, con tutte le pertinenze,
          accessori,  oneri  e  pesi inerenti, avviene nello stato di
          fatto  e  di  diritto  in  cui essi si trovano alla data di
          entrata  in  vigore del presente decreto ed alla data della
          consegna   per   quanto  riguarda  le  opere  in  corso  di
          realizzazione,  ovvero ultimate ma non ancora collaudate. I
          processi  relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente
          decreto sono proseguiti dalla regione Friuli-Venezia Giulia
          o nei suoi confronti.
              5.  I  proventi e le spese derivanti dalla gestione dei
          beni  trasferiti  spettano  alla  regione a decorrere dalla
          data di consegna.
              6. (comma abrogato).».