Art. 10.
                 (Poteri e funzioni del presidente)

1. Nella prima seduta, il Comitato elegge il presidente a maggioranza
assoluta  dei suoi componenti. Quando nessun candidato raggiunge tale
maggioranza,   nella   seduta  successiva  e'  eletto  presidente  il
candidato  che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita',
e'  eletto  il  candidato  che  ha  ottenuto  il  maggior  numero  di
preferenze  nell'elezione  del  Comitato.  Tale numero e' determinato
dalla   somma  del  numero  di  voti  riportati  dalla  lista  a  cui
apparteneva  il  candidato  con  quello  delle  preferenze  riportate
individualmente.
2.   Le   dimissioni   del  presidente  sono  richieste  con  mozione
sottoscritta da almeno un terzo dei componenti di cui all'articolo 5,
comma  1,  che  indica anche il nuovo candidato, da individuare tra i
componenti  elettivi  del  Comitato. Tale mozione e' posta ai voti in
apertura  dei  lavori della seduta successiva. Se e' approvata con il
voto  favorevole  della  maggioranza  dei componenti di cui al citato
articolo  5,  comma  1,  il candidato indicato nella mozione subentra
immediatamente nella carica di presidente.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento locale, il presidente
ha  la  rappresentanza  legale del Comitato. Egli convoca il Comitato
almeno  una volta ogni quattro mesi e quando lo richiede per iscritto
almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero l'autorita' consolare.
4.  A  decorrere dal rinnovo del CGIE successivo alla data di entrata
in  vigore della presente legge la carica di presidente del Comitato,
eletto  ai  sensi  della legge stessa, e' incompatibile con quella di
componente del CGIE.