Art. 11.
                 (Poteri e funzioni dell'esecutivo)

1.  Il  Comitato  elegge un esecutivo composto da un numero di membri
non  superiore  ad  un quarto dei suoi componenti. Per tale elezione,
ciascun componente dispone di un numero di preferenze non superiore a
due terzi del numero di membri dell'esecutivo da eleggere.
2.  Il presidente del Comitato fa parte dell'esecutivo e lo presiede.
Egli  e'  coadiuvato  dal  piu'  votato dei membri dell'esecutivo che
svolge  funzioni  di  vice-presidente  ovvero,  in caso di parita' di
voti,  dal  membro  piu'  anziano come componente del Comitato e, tra
membri di pari anzianita', dal piu' anziano di eta'.
3.  L'esecutivo istruisce le sessioni del Comitato e opera secondo le
sue direttive.