Art. 12. (Commissioni di lavoro) 1. Il Comitato istituisce al suo interno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio. 2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del Comitato. Alle loro riunioni puo' partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.