Art. 12.
                       (Commissioni di lavoro)

1. Il Comitato istituisce al suo interno commissioni di lavoro, delle
quali   possono   essere   chiamati  a  far  parte  esperti  esterni,
compatibilmente con le esigenze di bilancio.
2.  Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del
Comitato.  Alle  loro  riunioni puo' partecipare il capo dell'ufficio
consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.