Art. 13.
                         (Elettorato attivo)

1.  Hanno  diritto  di  voto  per l'elezione del Comitato i cittadini
italiani iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma
1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che sono residenti da almeno
sei  mesi nella circoscrizione consolare e che sono elettori ai sensi
del  testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo
e  per  la  tenuta  e  la revisione delle liste elettorali, di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20 marzo 1967, n. 223, e
successive modificazioni.
2. L'elenco di cui al comma 1 e' reso pubblico con modalita' definite
dal  regolamento  di attuazione di cui all'articolo 26. Con lo stesso
regolamento  sono  definiti  i  termini per l'iscrizione nel predetto
elenco.