Art. 14. (Sistema elettorale) 1. I Comitati sono eletti con voto diretto, personale e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. La modalita' del voto e' per corrispondenza. 2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in ragione proporzionale, con le modalita' previste dagli articoli 21 e 22.