Art. 14. 
                        (Sistema elettorale) 
 
  1. I Comitati sono eletti con voto  diretto,  personale  e  segreto
attribuito a liste di candidati concorrenti. La modalita' del voto e'
per corrispondenza. 
  2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e'  effettuata
in ragione proporzionale, con le modalita' previste dagli articoli 21
e 22.