Art. 15.
            (Indizione delle elezioni e liste elettorali)

1.  Salvo  quanto previsto dall'articolo 23, le elezioni sono indette
dal  capo  dell'ufficio  consolare  tre  mesi  prima  del  termine di
scadenza del precedente Comitato. In caso di scioglimento anticipato,
l'indizione  e'  effettuata  entro  trenta giorni dall'emanazione del
decreto di scioglimento.
2.   L'indizione   delle  elezioni  e'  portata  a  conoscenza  della
collettivita'   italiana   mediante  affissione  all'albo  consolare,
circolari informative e l'uso di ogni altro mezzo di informazione.
3.  Entro  i  trenta  giorni successivi alla indizione delle elezioni
possono  essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un
numero  di  elettori  non  inferiore  a  cento  per  le collettivita'
composte  da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed
a  duecento  per  quelle  composte da un numero di cittadini italiani
superiore a cinquantamila.
4.  I sottoscrittori devono essere iscritti nell'elenco aggiornato di
cui  all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e
non possono essere candidati.
5.  Le  firme  di  elettori  che  compaiono in piu' di una lista sono
considerate nulle.
6.  Per l'attuazione del comma 2 e' autorizzata la spesa di 1.675.371
euro per l'anno 2003.