Art. 16. 
               (Comitato elettorale circoscrizionale) 
 
  1. Le liste dei candidati sono presentate ad  un  apposito  ufficio
elettorale istituito presso gli uffici consolari, presieduto dal capo
dell'ufficio o da un suo rappresentante, che le accetta nei termini e
secondo le modalita' prescritti dal regolamento di  cui  all'articolo
26. 
  2.  Scaduto  il  termine  per  la  presentazione  delle  liste,  e'
costituito,  sempre  presso  gli  uffici   consolari,   un   comitato
elettorale circoscrizionale presieduto dal capo dell'ufficio o da  un
suo rappresentante. 3. Del comitato di cui al comma 2 non possono far
parte i candidati. 
  4. I membri del comitato elettorale circoscrizionale sono nominati,
tra gli aventi diritto al voto nell'ambito della circoscrizione,  dal
capo dell'ufficio consolare, su designazione dei  presentatori  delle
liste  e   delle   associazioni   degli   emigrati   presenti   nella
circoscrizione e secondo le modalita' stabilite  nel  regolamento  di
cui all'articolo 26. 
  5.  Il  comitato  elettorale  circoscrizionale  ha  il  compito  di
controllare la validita' delle firme e  delle  liste  presentate,  di
costituire i seggi elettorali, di nominare i presidenti dei  seggi  e
gli scrutatori, di sovrintendere  e  di  coadiuvare  l'attivita'  dei
seggi elettorali. 
  6. Le  decisioni  del  comitato  elettorale  circoscrizionale  sono
valide se adottate a maggioranza dei componenti; in caso di  parita',
prevale il voto del presidente.