Art. 17. 
              (Stampa e invio del materiale elettorale) 
 
  1. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero  degli  affari
esteri,  l'ufficio  consolare  provvede  alla  stampa  del  materiale
elettorale da inserire nel plico  di  cui  al  comma  3  e  provvede,
altresi', per i casi di cui al comma 5. 
  2. Le schede sono di carta consistente e comprendono, con la stessa
evidenza,  tutte  le  liste  disposte  e  numerate   in   ordine   di
presentazione. 
  3. Non oltre  venti  giorni  prima  della  data  stabilita  per  le
votazioni,  l'ufficio  consolare   invia   agli   elettori   di   cui
all'articolo 13 il plico contenente  il  certificato  elettorale,  la
scheda e la relativa busta e una busta affrancata recante l'indirizzo
dell'ufficio consolare competente; il plico  contiene,  altresi',  un
foglio con le indicazioni delle modalita' per l'espressione del  voto
e il testo della presente legge. 
  4. Un plico non puo' contenere i documenti elettorali di piu' di un
elettore. 
  5. Gli elettori di cui al  presente  articolo  che,  a  quattordici
giorni dalla data delle votazioni,  non  hanno  ricevuto  al  proprio
domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al  capo
dell'ufficio  consolare;  questi,  all'elettore   che   si   presenta
personalmente,  puo'  rilasciare,  previa  annotazione  su   apposito
registro, un altro certificato elettorale munito di apposito  sigillo
e una seconda scheda elettorale  che  deve  comunque  essere  inviata
secondo le modalita' di cui ai commi 4 e 6. 
  6. Una volta espresso il  proprio  voto  sulla  scheda  elettorale,
l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta,
la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando  staccato
dal certificato elettorale comprovante  l'esercizio  del  diritto  di
voto e la spedisce non oltre il  decimo  giorno  precedente  la  data
stabilita per le votazioni. Le schede e le buste  che  le  contengono
non devono recare alcun segno di riconoscimento. 
  7. Sono  considerate  valide  ai  fini  dello  scrutinio  le  buste
comunque pervenute agli uffici consolari entro le ore 24  del  giorno
stabilito per le votazioni. 
  8.   I   responsabili    degli    uffici    consolari    provvedono
all'incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine
di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e
non utilizzate. Di tali operazioni e' redatto apposito  verbale,  che
e' trasmesso al Ministero degli affari esteri. 
  9. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 10.257.100 euro per l'anno 2003.