Art. 19. 
                 (Costituzione dei seggi elettorali) 
 
  1.  Presso  ciascun  ufficio  consolare  e'  costituito  un  seggio
elettorale   per   ogni   cinquemila   elettori    residenti    nella
circoscrizione  consolare,  con  il  compito   di   provvedere   alle
operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. 
  2. Il comitato elettorale  circoscrizionale,  almeno  dieci  giorni
prima della data delle elezioni, costituisce  i  seggi  elettorali  e
nomina i presidenti dei seggi. Il segretario del  seggio  e'  scelto,
prima dell'insediamento, dal presidente; funge da  vicepresidente  il
piu' anziano tra gli scrutatori. Ciascun seggio  e'  composto,  oltre
che dal presidente e dal segretario, dagli scrutatori, in numero  non
inferiore a quattro, e dai rappresentanti di lista. 
  3. Gli scrutatori sono nominati tra  gli  elettori  non  candidati,
almeno dieci giorni prima delle  elezioni,  dal  comitato  elettorale
circoscrizionale,  nell'ambito  delle  designazioni  effettuate   dai
presentatori delle liste o, in mancanza, d'ufficio. 
  4. Quando uno scrutatore e' assente all'atto dell'insediamento  del
seggio, il presidente nomina scrutatore uno degli elettori. 
  5. Ai presidenti dei seggi, ai segretari e agli  scrutatori  spetta
un'indennita' stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  6. Per l'attuazione dei commi 1 e  5  e'  autorizzata,  per  l'anno
2003, rispettivamente la spesa di 516.457 euro e di 775.000 euro.