Art. 2.
                  (Compiti e funzioni del Comitato)

1.  Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce
ad  individuare  le  esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile
della  propria  comunita' di riferimento e puo' presentare contributi
alla  rappresentanza diplomatico-consolare utili alla definizione del
quadro  programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale
fine  ciascun  Comitato  promuove,  in collaborazione con l'autorita'
consolare,  con  le  regioni  e  con le autonomie locali, nonche' con
enti,    associazioni   e   comitati   operanti   nell'ambito   della
circoscrizione   consolare,   opportune   iniziative   nelle  materie
attinenti  alla  vita  sociale  e culturale, con particolare riguardo
alla    partecipazione   dei   giovani,   alle   pari   opportunita',
all'assistenza  sociale  e scolastica, alla formazione professionale,
al  settore  ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunita'
italiana  residente  nella circoscrizione. Ciascun Comitato opera per
la realizzazione di tali iniziative.
2. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorita' consolare
e  il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le
attivita'  promosse  nell'ambito della circoscrizione consolare dallo
Stato  italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri
enti territoriali italiani, nonche' da altre istituzioni e organismi.
3.  L'autorita'  consolare  e il Comitato indicono riunioni congiunte
per   l'esame   di  iniziative  e  progetti  specifici,  ritenuti  di
particolare importanza per la comunita' italiana.
4. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle
norme  di  diritto  internazionale e comunitario, al fine di favorire
l'integrazione  dei  cittadini  italiani  nella  societa' locale e di
mantenere i loro legami con la realta' politica e culturale italiana,
nonche' per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e
della lingua italiana, il Comitato:
a) coopera con l'autorita' consolare nella tutela dei diritti e degli
interessi  dei  cittadini  italiani  residenti  nella  circoscrizione
consolare,  con  particolare  riguardo alla difesa dei diritti civili
garantiti  ai  lavoratori  italiani  dalle  disposizioni  legislative
vigenti nei singoli Paesi;
b)  collabora  con  l'autorita' consolare ai fini dell'osservanza dei
contratti di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze accordate dai
Paesi  ove  il  Comitato  ha sede a favore dei cittadini italiani; c)
segnala  all'autorita' consolare del Paese ove il Comitato ha sede le
eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale
e  comunitario  che  danneggiano  cittadini  italiani,  eventualmente
assumendo,  nei  limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome
iniziative  nei  confronti delle parti sociali. L'autorita' consolare
riferisce al Comitato la natura e l'esito degli interventi esperiti a
seguito di tali segnalazioni;
d)  redige  una relazione annuale sulle attivita' svolte, da allegare
al  rendiconto  consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da
allegare al bilancio preventivo di cui all'articolo 3;
e)  esprime pareri sulle iniziative che l'autorita' consolare intende
intraprendere nelle materie di cui al comma 1;
f) formula proposte all'autorita' consolare nell'ambito delle materie
di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di
programmazione annuale;
g)  esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta,
sulle  documentate  richieste  di  contributo  che  enti  e organismi
associativi, che svolgono attivita' sociali, assistenziali, culturali
e  ricreative  a  favore  della  collettivita' italiana, rivolgono al
Governo, alle regioni ed alle province autonome;
h)  esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta,
sui  contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali
mezzi di informazione.
5.  L'autorita'  consolare  e  il  Comitato  ricevono  periodicamente
informazioni   sulle   linee  generali  dell'attivita'  svolta  nella
circoscrizione  consolare  dai  patronati  di cui alla legge 30 marzo
2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale.
6.  Il  Comitato  adotta  un  regolamento  interno  che disciplina la
propria organizzazione e le modalita' di funzionamento.
 
          Nota all'art. 2:
              -   La  legge  30 marzo  2001,  n.  152,  reca:  «Nuova
          disciplina  per  gli  istituti di patronato e di assistenza
          sociale».