Art. 2. (Compiti e funzioni del Comitato) 1. Ciascun Comitato, anche attraverso studi e ricerche, contribuisce ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della propria comunita' di riferimento e puo' presentare contributi alla rappresentanza diplomatico-consolare utili alla definizione del quadro programmatico degli interventi nel Paese in cui opera. A tale fine ciascun Comitato promuove, in collaborazione con l'autorita' consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonche' con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunita', all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero della comunita' italiana residente nella circoscrizione. Ciascun Comitato opera per la realizzazione di tali iniziative. 2. Nell'ambito delle materie di cui al comma 1, l'autorita' consolare e il Comitato assicurano un regolare flusso di informazioni circa le attivita' promosse nell'ambito della circoscrizione consolare dallo Stato italiano, dalle regioni, dalle province autonome e dagli altri enti territoriali italiani, nonche' da altre istituzioni e organismi. 3. L'autorita' consolare e il Comitato indicono riunioni congiunte per l'esame di iniziative e progetti specifici, ritenuti di particolare importanza per la comunita' italiana. 4. Nel rispetto delle norme previste dagli ordinamenti locali e delle norme di diritto internazionale e comunitario, al fine di favorire l'integrazione dei cittadini italiani nella societa' locale e di mantenere i loro legami con la realta' politica e culturale italiana, nonche' per promuovere la diffusione della storia, della tradizione e della lingua italiana, il Comitato: a) coopera con l'autorita' consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare, con particolare riguardo alla difesa dei diritti civili garantiti ai lavoratori italiani dalle disposizioni legislative vigenti nei singoli Paesi; b) collabora con l'autorita' consolare ai fini dell'osservanza dei contratti di lavoro e dell'erogazione delle provvidenze accordate dai Paesi ove il Comitato ha sede a favore dei cittadini italiani; c) segnala all'autorita' consolare del Paese ove il Comitato ha sede le eventuali violazioni di norme dell'ordinamento locale, internazionale e comunitario che danneggiano cittadini italiani, eventualmente assumendo, nei limiti consentiti dallo stesso ordinamento, autonome iniziative nei confronti delle parti sociali. L'autorita' consolare riferisce al Comitato la natura e l'esito degli interventi esperiti a seguito di tali segnalazioni; d) redige una relazione annuale sulle attivita' svolte, da allegare al rendiconto consuntivo, e una relazione annuale programmatica, da allegare al bilancio preventivo di cui all'articolo 3; e) esprime pareri sulle iniziative che l'autorita' consolare intende intraprendere nelle materie di cui al comma 1; f) formula proposte all'autorita' consolare nell'ambito delle materie di cui al comma 1, sia in fase di delibera di impegno di spesa che di programmazione annuale; g) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sulle documentate richieste di contributo che enti e organismi associativi, che svolgono attivita' sociali, assistenziali, culturali e ricreative a favore della collettivita' italiana, rivolgono al Governo, alle regioni ed alle province autonome; h) esprime parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla richiesta, sui contributi accordati dalle amministrazioni dello Stato ai locali mezzi di informazione. 5. L'autorita' consolare e il Comitato ricevono periodicamente informazioni sulle linee generali dell'attivita' svolta nella circoscrizione consolare dai patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nel rispetto della normativa nazionale e locale. 6. Il Comitato adotta un regolamento interno che disciplina la propria organizzazione e le modalita' di funzionamento.
Nota all'art. 2: - La legge 30 marzo 2001, n. 152, reca: «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale».