Art. 20. 
                      (Operazioni di scrutinio) 
 
  1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi
e' effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale. 
  2. Per le modalita' delle operazioni di scrutinio, si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni  recate  dall'articolo  14  della
legge 27 dicembre 2001, n. 459. 
  3.  Per  ogni  caso  non  disciplinato  dalla  presente   legge   o
controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del
testo unico delle leggi recanti norme per la  elezione  della  Camera
dei deputati, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30
marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. 
  4. Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle
schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e,
tenendo presenti  le  annotazioni  riportate  a  verbale  nonche'  le
contestazioni e i reclami presentati,  decide  sull'assegnazione  dei
voti stessi. 
  5. Al di fuori delle  ipotesi  di  cui  al  comma  4,  il  comitato
elettorale circoscrizionale  non  puo'  riesaminare  le  schede  gia'
scrutinate dal seggio elettorale e le  schede  da  questo  dichiarate
nulle. 
 
          Nota all'art. 20: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  27
          dicembre 2001, n. 459: 
              «Art.  14.  -  1.  Le  operazioni  di  scrutinio,   cui
          partecipano   i   rappresentanti   di   lista,    avvengono
          contestualmente  alle  operazioni  di  scrutinio  dei  voti
          espressi nel territorio nazionale. 
              2. Insieme al plico contenente le buste  inviate  dagli
          elettori, l'ufficio centrale per la  circoscrizione  Estero
          consegna  al  presidente   del   seggio   copia   autentica
          dell'elenco di cui al comma 1 dell'art.  5,  dei  cittadini
          aventi diritto all'espressione del voto per  corrispondenza
          nella ripartizione assegnata. 
              3.  Costituito  il  seggio  elettorale,  il  presidente
          procede alle operazioni di  apertura  dei  plichi  e  delle
          buste assegnate al  seggio  dall'ufficio  centrale  per  la
          circoscrizione Estero e, successivamente,  alle  operazioni
          di scrutinio. A tale fine  il  presidente,  coadiuvato  dal
          vicepresidente e dal segretario: 
                a)  accerta  che  il  numero  delle  buste   ricevute
          corrisponda al numero  delle  buste  indicate  nella  lista
          compilata  e  consegnata  insieme   alle   buste   medesime
          dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero; 
                b) accerta  contestualmente  che  le  buste  ricevute
          provengano soltanto da  un  unica  ripartizione  elettorale
          estera; 
                c) procede successivamente all'apertura  di  ciascuna
          delle buste esterne  compiendo  per  ciascuna  di  esse  le
          seguenti operazioni: 
                  1) accerta che la busta contenga il  tagliando  del
          certificato elettorale di un solo  elettore  e  la  seconda
          busta nella quale deve essere contenuta  la  scheda  o,  in
          caso di votazione contestuale per l'elezione  della  Camera
          dei deputati e del Senato della Repubblica, le  schede  con
          l'espressione del voto; 
                  2) accerta che il  tagliando  incluso  nella  busta
          appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al  comma
          2; 
                  3) accerta che la busta contenente la scheda  o  le
          schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non
          rechi  alcun  segno  di  riconoscimento  e   la   inserisce
          nell'apposita urna sigillata; 
                  4) annulla,  senza  procedere  allo  scrutinio  del
          voto, le schede incluse in una busta che contiene  piu'  di
          un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando  di
          elettore che ha votato piu' di una volta, o di elettore non
          appartenente  alla  ripartizione  elettorale  assegnata,  o
          infine contenute in una busta aperta, lacerata o  che  reca
          segni di riconoscimento; in ogni caso separa  dal  relativo
          tagliando di certificato elettorale  la  busta  recante  la
          scheda  annullata  in  modo  tale  che  non  sia  possibile
          procedere alla identificazione del voto; 
                d)  completata  l'apertura  delle  buste  esterne   e
          l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne
          recanti la scheda con l'espressione del voto, procede  alle
          operazioni di spoglio. A tale fine: 
                  1)   il   vicepresidente    del    seggio    estrae
          successivamente dall'urna ciascuna delle  buste  contenenti
          la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la  busta
          imprime il  bollo  della  sezione  sul  retro  di  ciascuna
          scheda, nell'apposito spazio; 
                  2) il presidente, ricevuta  la  scheda,  appone  la
          propria firma sul retro di ciascuna di esse ed  enuncia  ad
          alta voce la votazione per la quale tale voto  e'  espresso
          e, in caso di votazione contestuale  per  l'elezione  della
          Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,  enuncia
          la votazione per la quale il voto e' espresso e consegna la
          scheda al segretario; 
                  3) il  segretario  enuncia  ad  alta  voce  i  voti
          espressi e prende nota dei voti  di  ciascuna  lista  e  di
          ciascun candidato; pone quindi le schede  scrutinate  entro
          scatole separate per ciascuna votazione. 
              4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono  compiute
          nell'ordine indicato; del compimento  e  del  risultato  di
          ciascuna di esse e' fatta menzione nel verbale. 
              5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e  vidimazione
          delle schede si  applicano  le  disposizioni  recate  dagli
          articoli 45, 67 e 68 del testo unico  delle  leggi  recanti
          norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n.
          361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente
          disposto dal presente articolo».