Art. 21.
                      (Ripartizione dei seggi)

1.  Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente
elettorale  risulta  contenuto  nel  numero  dei  voti validi da essa
riportati.
2.  Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi
e il numero dei candidati da eleggere.
3.  I  seggi  rimasti  vacanti  sono  attribuiti alle liste che hanno
riportato i maggiori resti.