Art. 21. (Ripartizione dei seggi) 1. Ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati. 2. Per quoziente elettorale si intende il rapporto tra i voti validi e il numero dei candidati da eleggere. 3. I seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti.