Art. 22. (Proclamazione degli eletti) 1. Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati dello scrutinio, procede alla proclamazione degli eletti e alla redazione del verbale delle operazioni elettorali, che e' sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso. 2. La comunicazione dell'avvenuta conclusione delle operazioni di voto e' data con le stesse modalita' previste dall'articolo 15, comma 2.