Art. 22.
                    (Proclamazione degli eletti)

1.  Il comitato elettorale circoscrizionale, sulla base dei risultati
dello  scrutinio,  procede  alla  proclamazione  degli  eletti e alla
redazione   del   verbale   delle   operazioni   elettorali,  che  e'
sottoscritto da tutti i componenti del comitato stesso.
2.  La  comunicazione  dell'avvenuta  conclusione delle operazioni di
voto e' data con le stesse modalita' previste dall'articolo 15, comma
2.