Art. 23.
                 (Comitati non elettivi. Contributi)

1.  Nei  Paesi  in  cui  non  e' possibile procedere all'elezione dei
Comitati,  con  decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con  il  Ministro per gli italiani nel mondo, sono istituiti Comitati
aventi  gli  stessi  compiti e composizione di quelli elettivi di cui
all'articolo 1.
2.   I   membri  dei  Comitati  di  cui  al  comma  1  sono  nominati
dall'autorita' consolare, sentiti i componenti del CGIE residenti nel
Paese e le associazioni italiane operanti nella circoscrizione.
3.  L'autorita' consolare di una circoscrizione ove risiedono meno di
tremila  cittadini  italiani  puo'  istituire  Comitati  con funzioni
consultive  da  esercitare  in  conformita'  alle disposizioni di cui
all'articolo 2. Tali Comitati sono composti da almeno cinque e da non
piu'  di  dodici  esponenti  della  comunita'  italiana,  tra i quali
eleggono   il  proprio  presidente,  in  conformita'  alla  normativa
relativa ai Comitati eletti.
4.  Ai Comitati di cui ai commi 1 e 3 si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 5, comma 6.
5. Il Ministro degli affari esteri, su proposta dei competenti uffici
consolari,  finanzia  i  Comitati istituiti ai sensi dei commi 1 e 3,
secondo  le  modalita'  e  nei  limiti previsti dall'articolo 3 per i
Comitati eletti.