Art. 24.
                   (Soluzione delle controversie)

1.  Per  la  soluzione  delle  controversie relative all'applicazione
delle  disposizioni di cui alla presente legge, il Comitato interessa
la Direzione generale competente del Ministero degli affari esteri la
quale,  entro  sessanta  giorni,  adotta un provvedimento definitivo,
sentita  l'autorita'  consolare,  il Segretario generale del CGIE e i
componenti del CGIE residenti nello Stato ove opera il Comitato.