Art. 27.
                       (Copertura finanziaria)

1.  All'onere  derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
15.498.923  euro per l'anno 2003 e a 2.500.995 euro annui a decorrere
dall'anno  2004, si provvede, quanto a 7.274.995 euro per l'anno 2003
e  a  2.274.995  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2004, mediante
utilizzo  degli  stanziamenti  iscritti  per i medesimi anni ai sensi
della  legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, nello
stato  di  previsione  del  Ministero  degli  affari esteri; quanto a
8.223.928  euro  per  l'anno  2003 e a 226.000 euro annui a decorrere
dall'anno  2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2003-2005, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
2.  Gli  stanziamenti  necessari  a  fare fronte agli oneri derivanti
dalle  elezioni  per  il rinnovo dei Comitati sono determinati con la
legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato relativa
agli esercizi finanziari cui le spese stesse si riferiscono.
3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Nota all'art. 27:
              -  La  legge  8 maggio 1985, n. 205, reca: «Istituzione
          dei comitati dell'emigrazione italiana».