Art. 28.
                      (Disposizioni abrogative)

1.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono   abrogate  la  legge  8  maggio  1985,  n.  205,  e  successive
modificazioni, e la legge 5 luglio 1990, n. 172.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 23 ottobre 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Tremaglia,  Ministro  per  gli italiani
                              nel Mondo
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli