Art. 28. (Disposizioni abrogative) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate la legge 8 maggio 1985, n. 205, e successive modificazioni, e la legge 5 luglio 1990, n. 172. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 ottobre 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremaglia, Ministro per gli italiani nel Mondo Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli