Art. 3.
                       (Bilancio del Comitato)

1.  Il  Comitato  provvede al proprio funzionamento e all'adempimento
dei propri compiti con:
a) le rendite dell'eventuale patrimonio;
b)  i  finanziamenti  annuali  disposti  dal  Ministero  degli affari
esteri;
c)  gli  eventuali  finanziamenti  disposti  da altre amministrazioni
italiane;
d)  gli  eventuali  contributi  disposti  dai  Paesi ove hanno sede i
Comitati e dai privati;
e) il ricavato di attivita' e di manifestazioni varie.
2.  I  finanziamenti  di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogati
nei  limiti  dei  complessivi  stanziamenti allo scopo iscritti nelle
pertinenti  unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri.
3.  Per  essere ammesso a ricevere il finanziamento statale di cui al
comma  1,  lettera b), il Comitato presenta al Ministero degli affari
esteri,  tramite  l'autorita'  consolare, entro il 31 ottobre di ogni
anno,  il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio
funzionamento  nell'anno  successivo, accompagnato dalla richiesta di
finanziamento.
4. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione
annuale,  presenta  il  rendiconto  consuntivo,  certificato  da  tre
revisori  dei  conti,  dei  quali  due  designati  dal Comitato e uno
dall'autorita' consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso.
5.  Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri
decide,  entro  quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che
viene   portato   a   conoscenza   del   Comitato,   per  il  tramite
dell'autorita' consolare competente.
6.  In  presenza  dei  presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti
sono  erogati  entro  il  primo  quadrimestre  dell'anno.  Essi  sono
determinati  in  misura  adeguata  ad assicurare la funzionalita' dei
servizi,  sulla  base  di  criteri  che  tengano conto del numero dei
componenti  il  Comitato,  della consistenza numerica delle comunita'
italiane,  dell'estensione  territoriale  in  cui agisce il Comitato,
nonche'  della  realta'  socio-economica del Paese in cui il Comitato
opera.
7.  I  libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di
giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal
Ministero  degli  affari  esteri e dagli enti pubblici italiani, sono
tenuti  a  disposizione  della  competente  autorita'  consolare, per
eventuali verifiche.
8.  Nel  caso  di avvicendamento nelle cariche del Comitato, tutta la
documentazione  contabile  e amministrativa e' consegnata entro dieci
giorni da parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare.
9. I bilanci del Comitato sono pubblici.
10. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di
2.274.995 euro annui a decorrere dal 2003.