Art. 3. (Bilancio del Comitato) 1. Il Comitato provvede al proprio funzionamento e all'adempimento dei propri compiti con: a) le rendite dell'eventuale patrimonio; b) i finanziamenti annuali disposti dal Ministero degli affari esteri; c) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni italiane; d) gli eventuali contributi disposti dai Paesi ove hanno sede i Comitati e dai privati; e) il ricavato di attivita' e di manifestazioni varie. 2. I finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogati nei limiti dei complessivi stanziamenti allo scopo iscritti nelle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. 3. Per essere ammesso a ricevere il finanziamento statale di cui al comma 1, lettera b), il Comitato presenta al Ministero degli affari esteri, tramite l'autorita' consolare, entro il 31 ottobre di ogni anno, il bilancio preventivo delle spese da sostenere per il proprio funzionamento nell'anno successivo, accompagnato dalla richiesta di finanziamento. 4. Il Comitato, entro quarantacinque giorni dalla fine della gestione annuale, presenta il rendiconto consuntivo, certificato da tre revisori dei conti, dei quali due designati dal Comitato e uno dall'autorita' consolare, scelti al di fuori del Comitato stesso. 5. Sulle richieste di finanziamento il Ministero degli affari esteri decide, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio dello Stato, con decreto che viene portato a conoscenza del Comitato, per il tramite dell'autorita' consolare competente. 6. In presenza dei presupposti di cui al comma 3, i finanziamenti sono erogati entro il primo quadrimestre dell'anno. Essi sono determinati in misura adeguata ad assicurare la funzionalita' dei servizi, sulla base di criteri che tengano conto del numero dei componenti il Comitato, della consistenza numerica delle comunita' italiane, dell'estensione territoriale in cui agisce il Comitato, nonche' della realta' socio-economica del Paese in cui il Comitato opera. 7. I libri contabili e la relativa documentazione amministrativa di giustificazione, concernenti l'impiego dei finanziamenti disposti dal Ministero degli affari esteri e dagli enti pubblici italiani, sono tenuti a disposizione della competente autorita' consolare, per eventuali verifiche. 8. Nel caso di avvicendamento nelle cariche del Comitato, tutta la documentazione contabile e amministrativa e' consegnata entro dieci giorni da parte di colui che cessa dalla carica al nuovo titolare. 9. I bilanci del Comitato sono pubblici. 10. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2.274.995 euro annui a decorrere dal 2003.