Art. 5. (Eleggibilita' e composizione del Comitato) 1. Il Comitato e' composto da dodici membri per le comunita' fino a 100.000 cittadini italiani e da diciotto membri per quelle composte da piu' di 100.000 cittadini italiani. Ai fini della determinazione del numero dei membri, la consistenza delle comunita' e' quella risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni, sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459. 2. Sono eleggibili i cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare e candidati in una delle liste presentate, purche' iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La candidatura e' ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola lista. Nel caso di candidatura in piu' circoscrizioni o in piu' liste, il candidato non e' eleggibile. 3. Le liste elettorali sono composte in modo da garantire le pari opportunita' e una efficace rappresentazione della comunita' di riferimento. 4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano servizio all'estero, ivi compresi il personale a contratto, nonche' coloro che detengono cariche istituzionali e i loro collaboratori salariati. Non sono, altresi', eleggibili gli amministratori e i legali rappresentanti di enti gestori di attivita' scolastiche che operano nel territorio del Comitato e gli amministratori e i legali rappresentanti dei comitati per l'assistenza che ricevono finanziamenti pubblici. 5. Le sedute del Comitato sono pubbliche. La pubblicita' e' assicurata anche mediante pubblicazione dei resoconti sull'albo consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali. 6. Il capo dell'ufficio consolare, o un suo rappresentante appositamente delegato, partecipa alle sedute del Comitato, senza diritto di voto. Alle sedute del Comitato possono, altresi', essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti esterni in relazione agli argomenti in esame. 7. I membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), istituito dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dei Comitati costituiti nei Paesi in cui risiedono. Essi devono ricevere le convocazioni e i verbali delle riunioni del Comitato.