Art. 5.
             (Eleggibilita' e composizione del Comitato)

1.  Il  Comitato e' composto da dodici membri per le comunita' fino a
100.000  cittadini  italiani e da diciotto membri per quelle composte
da  piu'  di 100.000 cittadini italiani. Ai fini della determinazione
del  numero  dei  membri,  la  consistenza  delle comunita' e' quella
risultante   alla  data  del  31  dicembre  dell'anno  precedente  le
elezioni,  sulla  base  dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5,
comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
2.   Sono   eleggibili   i   cittadini   italiani   residenti   nella
circoscrizione  consolare  e candidati in una delle liste presentate,
purche'  iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma
1,  della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in possesso dei requisiti
per essere candidati alle consultazioni elettorali amministrative. La
candidatura  e' ammessa soltanto in una circoscrizione e per una sola
lista.  Nel  caso  di  candidatura  in  piu' circoscrizioni o in piu'
liste, il candidato non e' eleggibile.
3.  Le  liste  elettorali  sono composte in modo da garantire le pari
opportunita'  e  una  efficace  rappresentazione  della  comunita' di
riferimento.
4. Non sono eleggibili i dipendenti dello Stato italiano che prestano
servizio  all'estero,  ivi compresi il personale a contratto, nonche'
coloro  che  detengono  cariche  istituzionali e i loro collaboratori
salariati.  Non  sono,  altresi',  eleggibili  gli amministratori e i
legali  rappresentanti  di  enti gestori di attivita' scolastiche che
operano  nel  territorio del Comitato e gli amministratori e i legali
rappresentanti   dei   comitati   per   l'assistenza   che   ricevono
finanziamenti pubblici.
5.   Le  sedute  del  Comitato  sono  pubbliche.  La  pubblicita'  e'
assicurata  anche  mediante  pubblicazione  dei  resoconti  sull'albo
consolare e comunicazione ai mezzi di informazione locali.
6.   Il   capo   dell'ufficio  consolare,  o  un  suo  rappresentante
appositamente  delegato,  partecipa  alle  sedute del Comitato, senza
diritto  di  voto. Alle sedute del Comitato possono, altresi', essere
chiamati  a  partecipare  a  titolo  consultivo  esperti  esterni  in
relazione agli argomenti in esame.
7.  I membri del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE),
istituito   dalla  legge  6  novembre  1989,  n.  368,  e  successive
modificazioni,  hanno  diritto di partecipare, senza diritto di voto,
alle  riunioni  dei  Comitati  costituiti nei Paesi in cui risiedono.
Essi  devono  ricevere le convocazioni e i verbali delle riunioni del
Comitato.