Art. 6.
                      (Comitato dei presidenti)

1.  In  ogni  Paese in cui esiste piu' di un Comitato e' istituito un
Comitato  dei  presidenti  di  cui  fa parte il presidente di ciascun
Comitato,  ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo.
Il  Comitato dei presidenti si riunisce almeno una volta l'anno; alle
riunioni  sono  invitati  senza diritto di voto i membri del CGIE e i
parlamentari  italiani  residenti  nella  ripartizione elettorale. Le
riunioni  sono  convocate  e presiedute dal coordinatore eletto tra i
presidenti membri del Comitato medesimo.
2.  Almeno  una  volta  l'anno  in ogni Paese e' tenuta una riunione,
indetta  e  presieduta  dall'ambasciatore,  con la partecipazione dei
consoli,  dei  membri  del  CGIE  e  dei presidenti dei Comitati, per
discutere  i  problemi della comunita' italiana. A tale riunione sono
invitati   i   parlamentari  italiani  residenti  nella  ripartizione
elettorale.
3.  Le spese di viaggio per la partecipazione dei membri dei Comitati
alle  riunioni  di  cui  ai commi 1 e 2 sono a carico dei bilanci dei
Comitati cui ciascun membro appartiene.
4.  Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di
226.000 euro annui a decorrere dal 2004.