Art. 7.
               (Membri stranieri di origine italiana)

1.   Oltre   ai   membri  eletti  di  cittadinanza  italiana  di  cui
all'articolo  5,  possono  far parte del Comitato, per cooptazione, i
cittadini  stranieri  di  origine italiana in misura non eccedente un
terzo dei componenti il Comitato eletto.
2.  Al  fine  di  cui  al  comma  1,  le associazioni delle comunita'
italiane  che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque
anni  e  che  sono  regolarmente  iscritte  nell'albo  dell'autorita'
consolare, previa verifica del Comitato, designano, in conformita' ai
rispettivi  statuti,  un  numero  di  cittadini  stranieri di origine
italiana  complessivamente  pari  ad  almeno  il doppio dei membri da
cooptare.
3. Ciascun componente del Comitato eletto puo' esprimere, a scrutinio
segreto,  un  numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello
dei membri da cooptare.
4. Sono eletti coloro che riportano almeno la meta' piu' uno dei voti
del  Comitato.  A  tale  elezione  si  procede  successivamente  alla
elezione di cui all'articolo 11, comma 1.