Art. 7. (Membri stranieri di origine italiana) 1. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana di cui all'articolo 5, possono far parte del Comitato, per cooptazione, i cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto. 2. Al fine di cui al comma 1, le associazioni delle comunita' italiane che operano nella circoscrizione consolare da almeno cinque anni e che sono regolarmente iscritte nell'albo dell'autorita' consolare, previa verifica del Comitato, designano, in conformita' ai rispettivi statuti, un numero di cittadini stranieri di origine italiana complessivamente pari ad almeno il doppio dei membri da cooptare. 3. Ciascun componente del Comitato eletto puo' esprimere, a scrutinio segreto, un numero di preferenze pari ad un terzo rispetto a quello dei membri da cooptare. 4. Sono eletti coloro che riportano almeno la meta' piu' uno dei voti del Comitato. A tale elezione si procede successivamente alla elezione di cui all'articolo 11, comma 1.