Art. 8. 
            (Durata in carica e decadenza dei componenti) 

 
  1. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni  e  sono
rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi. 
  2. Qualora l'elezione  dei  componenti  di  un  Comitato  sia,  per
qualsiasi motivo, avvenuta in tempi tali che la scadenza del  mandato
non coincide con quella della generalita' dei Comitati, la durata  in
carica di tali componenti non puo' protrarsi oltre il limite previsto
per la generalita' dei Comitati. 
  3.  Con  decreto  dell'autorita'  consolare,  su  indicazione   del
presidente del Comitato, i membri deceduti, dimissionari  o  decaduti
sono sostituiti con i primi candidati  non  eletti  della  lista  cui
appartengono. La mancata  partecipazione  immotivata  ai  lavori  del
Comitato per tre  sedute  consecutive  comporta  la  decadenza  dalla
carica. E', altresi', motivo di decadenza dalla carica di membro  del
Comitato  il  trasferimento  della  residenza  dalla   circoscrizione
consolare in cui era stato eletto. 
  4. Quando il numero dei membri del Comitato si riduce a meno  della
meta', esso e' sciolto dall'autorita'  consolare,  che  indice  nuove
elezioni da svolgere entro  sei  mesi  dalla  data  di  scioglimento.
L'autorita' consolare propone, altresi', lo scioglimento del Comitato
quando esso rinvia cinque sedute consecutive per mancanza del  numero
legale, oppure quando, per gravi motivi o  per  sostanziale  modifica
della circoscrizione, non  e'  in  grado  di  garantire  un  regolare
espletamento  delle  sue  funzioni.   Sulla   base   della   proposta
dell'autorita'  consolare,  il  Ministro  degli  affari  esteri,   di
concerto con il Ministro per  gli  italiani  nel  mondo,  sentito  il
comitato di presidenza del CGIE, dispone con decreto lo  scioglimento
del Comitato.