Art. 9.
                   (Validita' delle deliberazioni)

1.  Salvo  quanto  diversamente  previsto  dalla  presente  legge, il
Comitato  adotta  le proprie deliberazioni a maggioranza semplice. In
caso  di  parita'  prevale  il  voto del presidente. Per la validita'
delle  deliberazioni  e'  necessaria la presenza della meta' piu' uno
dei componenti in carica.