Art. 11. 
                              Personale 
 
  1. Nelle Fondazioni di cui all'articolo 2 il rapporto di lavoro del
personale ha natura privatistica. Il personale dipendente  alla  data
di trasformazione in Fondazione mantiene, ad esaurimento, il rapporto
di lavoro di diritto pubblico e  puo'  optare  per  un  contratto  di
diritto   privato   entro   centottanta   giorni   dal   decreto   di
trasformazione. Al personale che non opta per il rapporto  di  lavoro
privato continua ad applicarsi la  disciplina  prevista  dai  decreti
legislativi 30 dicembre 1992, n. 502, e 30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni; per detto personale nulla e'  innovato  sul
piano della contrattazione collettiva nazionale di comparto.  Per  il
personale delle Fondazioni di cui all'articolo 2,  che  opta  per  il
rapporto di lavoro privato e per quello  di  nuova  assunzione  nelle
stesse Fondazioni si applicano  trattamenti  economici  derivanti  da
finanziamenti pubblici non superiori a quelli previsti dai  contratti
pubblici della dirigenza medica e non medica e del comparto sanita'. 
  2. Negli Istituti non  trasformati,  il  trattamento  giuridico  ed
economico del personale e'  sottoposto  alla  disciplina  del  citato
decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, nonche' alla contrattazione  collettiva  nazionale  di
comparto. La commissione di cui al comma 2 dell'articolo  15-ter  del
decreto legislativo n. 502  del  1992  e'  composta,  oltre  che  dal
direttore scientifico, che la presiede, da due  dirigenti  dei  ruoli
del personale  del  Servizio  sanitario  nazionale,  preposti  a  una
struttura complessa della disciplina oggetto  dell'incarico,  di  cui
uno scelto dal Comitato tecnico scientifico  e  uno  individuato  dal
direttore generale. Nei medesimi Istituti e' consentita  l'assunzione
diretta, di  diritto  privato  a  tempo  determinato,  per  incarichi
afferenti i progetti finalizzati di ricerca sulla base  di  specifici
requisiti di natura professionale. 
  3. Nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati gli  incarichi
di   direttore    generale,    direttore    scientifico,    direttore
amministrativo  e  direttore  sanitario  sono  di  natura   autonoma,
esclusivi e di durata non inferiore a tre  anni  e  non  superiore  a
cinque. Il direttore generale deve essere in possesso del diploma  di
laurea e avere svolto un'esperienza qualificata di direzione in enti,
aziende, strutture pubbliche o private di media o  grande  dimensione
con autonomia gestionale  e  diretta  responsabilita'  delle  risorse
umane, tecniche e finanziarie, svolta nei dieci  anni  precedenti  la
nomina.  Il  direttore  scientifico  deve  essere  in   possesso   di
comprovate  capacita'  scientifiche  e  manageriali.   Il   direttore
sanitario deve essere laureato in medicina e chirurgia e avere svolto
un'esperienza almeno quinquennale di direzione  tecnico-sanitaria  in
enti, aziende o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media  o
grande  dimensione.  Il  direttore  amministrativo  deve  essere   in
possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche o  economiche
ed  avere  svolto  un'esperienza  almeno  quinquennale  di  direzione
tecnica o amministrativa in  enti,  aziende  o  strutture  sanitarie,
pubbliche o private, di media o grande  dimensione.  Le  funzioni  di
direttore  sanitario  e  di  direttore  amministrativo   cessano   al
compimento del sessantacinquesimo anno di eta',  fermi  restando  gli
effetti di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 503. 
 
          Note all'art. 11:
              - Il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche».
              - L'art.  15-ter  del  decreto  legislativo 30 dicembre
          1992, n. 502, e' il seguente:
              «Art.  l5-ter  (Incarichi  di natura professionale e di
          direzione di struttura). - 1. Gli incarichi di cui all'art.
          15,  comma  4,  sono  attribuiti,  a tempo determinato, del
          direttore  generale,  secondo  le  modalita' definite nella
          contrattazione collettiva nazionale, compatibilmente con le
          risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del
          numero   degli   incarichi   e  delle  strutture  stabiliti
          nell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis, tenendo
          conto  delle  valutazioni triennali del collegio tecnico di
          cui  all'art.  15,  comma 5. Gli incarichi hanno durata non
          inferiore  e tre anni e non superiore a sette, con facolta'
          di  rinnovo.  Ai  predetti  incarichi si applica l'art. 19,
          comma   1,  del  decreto  legislativo  n.  29  del  1993  e
          successive  modificazioni.  Sono definiti contrattualmente,
          nel   rispetto   dei   parametri   indicati  dal  contratto
          collettivo  nazionale  per ciascun incarico, l'oggetto, gli
          obiettivi  da  conseguire, la durata dell'incarico, salvo i
          casi  di  revoca,  nonche'  il  corrispondente  trattamento
          economico.
              2.   L'attribuzione   dell'incarico   di  direzione  di
          struttura  complessa  e' effettuata dal direttore generale,
          previo  avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica  italiana,  sulla  base di una rosa di candidati
          idonei   selezionata   da  una  apposita  commissione.  Gli
          incarichi hanno durata da cinque a sette anni, con facolta'
          di  rinnovo per lo stesso periodo o per periodo piu' breve.
          La   commissione,   nominata  dal  direttore  generale,  e'
          composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due
          dirigenti  dei  ruoli  del personale del Servizio sanitario
          nazionale,   preposti   a  una  struttura  complessa  della
          disciplina  oggetto  dell'incarico,  di cui uno individuato
          dal  direttore  generale  e  uno dal collegio di direzione.
          Fino  alla  costituzione  del  collegio alla individuazione
          provvede il consiglio dei sanitari.
              3.  Gli  incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati,
          secondo  le procedure previste dalle disposizioni vigenti e
          dai  contratti  collettivi nazionali di lavoro, in caso di:
          inosservanza  delle  direttive  impartite  dalla  direzione
          generale   o  dalla  direzione  del  Dipartimento;  mancato
          raggiungimento  degli  obiettivi assegnati; responsabilita'
          grave  e  reiterata;  in  tutti gli altri casi previsti dai
          contratti  di  lavoro.  Nei  casi  di maggiore gravita', il
          direttore  generale  puo'  recedere dal rapporto di lavoro,
          secondo  le  disposizioni del codice civile e dei contratti
          collettivi nazionali di lavoro. Il dirigente non confermato
          alla  scadenza  dell'incarico  di  direzione  di  struttura
          complessa e' destinato ad altra funzione con il trattamento
          economico  relativo  alla funzione di destinazione previsto
          dal    contratto    collettivo    nazionale    di   lavoro;
          contestualmente   viene  reso  indisponibile  un  posto  di
          organico del relativo profilo.
              4.  I  dirigenti  ai  quali  non  sia stata affidata la
          direzione   di   strutture   svolgono  funzioni  di  natura
          professionale,   anche   di   alta   specializzazione,   di
          consulenza, studio e ricerca nonche' funzioni ispettive, di
          verifica e di controllo.
              5.  Il  dirigente preposto a una struttura complessa e'
          sostituito,  in caso di sua assenza o impedimento, da altro
          dirigente  della  struttura  o del Dipartimento individuato
          dal  responsabile  della  struttura  stessa;  alle predette
          mansioni superiori non si applica l'art. 2103, comma primo,
          del codice civile.».
              - Il  comma  1  dell'art.  16  del  decreto legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  503 (Norme per il riordinamento del
          sistema  previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a
          norma  dell'art.  3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e'
          il seguente:
              «Art. 16 (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - 1. E'
          in  facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti
          pubblici  non  economici  di  permanere  in  servizio,  con
          effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge
          23 ottobre  1992,  n.  421,  per  un  periodo massimo di un
          biennio oltre i limiti di eta' per il collocamento a riposo
          per essi previsti.».