Art. 4.
                         Collegio sindacale

  1. Il collegio sindacale:
    a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il
  profilo economico;
    b) vigila sull'osservanza della legge;
    c) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita'
del  bilancio  alle risultanze dei libri e delle scritture contabili,
ed effettua periodicamente verifiche di cassa.
  2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di
ispezione e controllo, anche individualmente.
  3.  Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed e' composto da
cinque  membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute
e  uno  dall'organismo  di  rappresentanza delle autonomie locali. In
caso  di  strutture  nelle  quali  insiste  la  prevalenza  del corso
formativo   della   Facolta'   di   medicina  e  chirurgia  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 1, il membro designato dalle autonomie locali
viene sostituito da un membro designato dal Rettore dell'Universita'.
4. Il direttore generale nomina il collegio sindacale.
  5.  Il  Presidente  del collegio sindacale viene eletto dai sindaci
all'atto della prima seduta.
  6. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti
nel  registro  dei  revisori  contabili istituito presso il Ministero
della  giustizia, ovvero fra i funzionari del Ministero dell'economia
e  delle  finanze  che  abbiano  esercitato  per  almeno  tre anni le
funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.