Art. 6. 
                   Norme di organizzazione comuni 
 
  1. Le Fondazioni IRCCS,  cosi'  come  gli  IRCCS  non  trasformati,
informano la propria attivita' a criteri di efficacia, efficienza  ed
economicita' e sono tenuti  al  rispetto  del  vincolo  di  bilancio,
attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi  i  trasferimenti
di risorse finanziarie per specifiche attivita'  istituzionali.  Essi
organizzano la propria struttura mediante centri di costo in grado di
programmare e rendicontare la gestione  economica,  amministrativa  e
delle risorse umane e strumentali.