ART. 10.
  (Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della
   Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in
           commercio e vendita di prodotti fitosanitari).
1.  Il  Governo  e'  autorizzato  a modificare, entro sessanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, il comma 2
dell'articolo  11  del  regolamento  di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri
direttivi:
a)  prevedere  che  la Direzione generale della sanita' veterinaria e
degli  alimenti  del  Ministero  della  salute, sentito il competente
Dipartimento  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
possa  disporre  la  proroga  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, senza sentire l'Istituto convenzionato di cui all'articolo
3  del  medesimo  regolamento  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  23  aprile 2001, n. 290, qualora si tratti di un prodotto
contenente   una   sostanza  attiva  oggetto  dei  regolamenti  della
Commissione  europea,  di  cui  all'articolo  8, paragrafo 2, secondo
comma,  della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991,
e  fino all'iscrizione della sostanza attiva medesima nell'allegato I
del   decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,  e  successive
modificazioni;
b)  prevedere  che  quanto  disposto  alla  lettera a) possa avvenire
sempreche'  non  siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare
gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione.
2.  Il  Governo  e'  autorizzato  a modificare, entro sessanta giorni
dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 39
del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:
a)  prevedere  che  il  Ministro  della  salute possa disporre che la
Commissione   di  cui  al  comma  3  dell'articolo  39  del  medesimo
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 23
aprile  2001,  n.  290,  fino a quando esercita le proprie funzioni e
competenze,  si  avvalga  di  esperti nelle discipline attinenti agli
studi  di cui agli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  194,  e  successive  modificazioni,  nel numero massimo di
cinquanta,  inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del
Ministro  della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole e
forestali,  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e delle
attivita'   produttive,  sulla  base  delle  esigenze  relative  alle
attivita' di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del
citato decreto legislativo n. 194 del 1995;
b)  stabilire  che  le  spese  derivanti  dall'attuazione  di  quanto
previsto  alla lettera a) siano poste a carico degli interessati alle
attivita'  svolte dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 20,
comma 5, del citato decreto legislativo n. 194 del 1995.
 
          Note all'art. 10:
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
          2001,  n.  290,  reca:  «Regolamento di semplificazione dei
          procedimenti   di   autorizzazione  alla  produzione,  alla
          immissione   in   commercio  e  alla  vendita  di  prodotti
          fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti  (n. 46, allegato 1,
          legge n. 59/1997)». L'art. 11, cosi' recita:
              «Art.   11   (Rinnovo  dell'autorizzazione).  -  1.  Il
          Dipartimento,   sentito  l'istituto  convenzionato  di  cui
          all'art.   3,   rinnova   l'autorizzazione   su   richiesta
          documentata  del  titolare,  da  presentarsi almeno un anno
          prima   della   scadenza   dell'autorizzazione,  dopo  aver
          verificato  che  le  condizioni di cui all'art. 4, comma 1,
          del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194, continuano
          ad   essere   soddisfatte.   L'autorizzazione  puo'  essere
          temporaneamente  prorogata  per  il  periodo necessario per
          procedere alla verifica.
              2.     Il     Dipartimento     concede    il    rinnovo
          dell'autorizzazione  alla  immissione  in  commercio, senza
          sentire l'istituto convenzionato di cui all'art. 3, qualora
          si  tratti  di  un  prodotto contenente una sostanza attiva
          inserita  nell'allegato  I del Regolamento (CE) n. 451/2000
          della  Commissione, del 28 febbraio 2000, e nell'allegato I
          del  Regolamento  (CEE)  n.  3600/1992  della  Commissione,
          dell'11 dicembre  1992, sino alla iscrizione della sostanza
          attiva  nell'allegato  I  del  decreto legislativo 17 marzo
          1995,  n.  194,  e  sempre  che non siano sopravvenuti dati
          scientifici  tali da alterare gli elementi posti a base del
          provvedimento di autorizzazione.
              3.  Per  ottenere  il  rinnovo  di  cui  al comma 2, il
          titolare   dell'autorizzazione   deve   presentare  domanda
          corredata  dal  previsto  versamento  al  Dipartimento, non
          oltre  il  sessantesimo  giorno  precedente  alla  data  di
          scadenza    dell'autorizzazione,   specificando   se   sono
          sopravvenute  modificazioni degli elementi posti a base del
          provvedimento di autorizzazione.
              4.  Decorsi  novanta  giorni  dalla presentazione della
          domanda,  l'autorizzazione  si intende rinnovata qualora il
          Dipartimento,  verificati  gli  elementi posti a base della
          prima autorizzazione, non emani motivato decreto di rigetto
          dell'istanza   nel   quale  e'  stabilito  il  termine  per
          l'eliminazione e lo smaltimento delle giacenze.».
              - L'art. 3 del medesimo decreto cosi' recita:
              «Art.  3  (Convenzioni). - 1. Il Ministero, di concerto
          con  i Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole e
          forestali,  per l'assolvimento di tutti i compiti di natura
          tecnico-scientifica  di cui al decreto legislativo 17 marzo
          1995,   n.   194,   ed  al  presente  regolamento,  stipula
          convenzioni  con  l'Istituto  superiore di sanita' ed anche
          con   altri  istituti  di  diritto  pubblico  di  specifica
          competenza,  utilizzando  allo  scopo  le  risorse  di  cui
          all'art.  20,  comma  5,  del  decreto legislativo 17 marzo
          1995, n. 194.
              2. Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, la
          convenzione   prevede,   in   particolare,  che  l'istituto
          convenzionato:
                a) proponga,  in  base alla documentazione presentata
          dal   richiedente,  la  classificazione  tossicologica  dei
          prodotti   fitosanitari   e  dei  coadiuvanti  di  prodotti
          fitosanitari;
                b) proponga   la   concessione  o  il  diniego  della
          autorizzazione;
                c) effettui  il  controllo  analitico, tossicologico,
          agronomico   e   dei   rischi   ambientali,   dei  prodotti
          fitosanitari  e  dei  principi attivi in essi contenuti dei
          coadiuvanti  di  prodotti  fitosanitari,  anche  attraverso
          l'esame dei dati forniti da richiedenti le autorizzazioni;
                d) proponga  l'eventuale  modifica di classificazione
          dei  prodotti  fitosanitari  e  dei coadiuvanti di prodotti
          fitosanitari;
                e) proponga   per  ciascun  principio  attivo  e  per
          ciascun  prodotto  fitosanitario, o coadiuvante di prodotti
          fitosanitari,    eventuali   prescrizioni   e   limitazioni
          particolari, quali: tipo di formulazione, compatibilita' di
          miscela,  natura  e caratteristiche delle confezioni e loro
          contenuto   precisando,   caso   per   caso,   la   massima
          concentrazione  consentita dei principi attivi, l'eventuale
          colorazione   o   altro   trattamento   dello   stesso,  le
          indicazioni   ed  istruzioni  particolari  da  inserire  in
          etichetta  e  le  eventuali misure minime delle indicazioni
          obbligatorie;
                f) proponga  per  ciascun  principio  attivo,  o  per
          associazione di principi attivi, i limiti di tolleranza nei
          diversi   prodotti   agricoli   e   derrate   alimentari  e
          l'intervallo  minimo  di  tempo  che  deve intercorrere tra
          l'ultimo  trattamento  e  la  raccolta  e,  per  le derrate
          immagazzinate,  tra l'ultimo trattamento e la immissione al
          consumo;
                g) esprima,   in   base   all'esame   della  relativa
          documentazione   tecnica,   un   giudizio  sulla  effettiva
          consistenza  dei  metodi  d'analisi  proposti  dalla  ditta
          richiedente,  per  effettuare  le  determinazioni  sia  dei
          principi  attivi nei prodotti fitosanitari, sia dei residui
          dei principi attivi e dei loro eventuali metaboliti nocivi,
          secondo  quanto  richiesto in forza di legge e del presente
          regolamento;
                h) scelga  e  proponga i metodi d'analisi, sia per il
          controllo  dei  principi  attivi nei prodotti fitosanitari,
          sia per la determinazione dei residui dei principi attivi e
          dei   loro   eventuali   metaboliti   nocivi  nei  prodotti
          alimentari,  nel  suolo e nelle acque, nonche' i rispettivi
          aggiornamenti;
                i) provveda ad effettuare il programma di valutazione
          delle  sostanze  attive  oggetto  di revisione comunitaria,
          nonche'  proceda alla valutazione tecnico-scientifica delle
          domande  prodotte  ai  fini dell'iscrizione di una sostanza
          attiva  nell'allegato  I  del  decreto legislativo 17 marzo
          1995, n. 194;
                l) provveda  ad  effettuare la valutazione dei rischi
          sanitari,    ambientali    e   fitoiatrici   dei   prodotti
          fitosanitari  e  dei coadiuvanti da immettere in commercio,
          anche  ai fini di garantire, quale elemento prioritario, la
          sicurezza alimentare.
              3. La convenzione prevede, altresi', che:
                a) l'istituto   convenzionato   adempia   ai  compiti
          affidatigli  ai sensi del comma 2 mediante articolazione in
          gruppi  di  lavoro  nei  quali sia garantita la presenza di
          tecnici  designati  dalle  amministrazioni, rappresentative
          degli    interessi   pubblici   individuati   dalle   norme
          comunitarie  in  materia,  dell'ambiente,  delle  politiche
          agricole  e  forestali  e  dell'industria,  del commercio e
          dell'artigianato;
                b) nel parere a rendersi sia riportato, in ogni caso,
          l'eventuale contrario avviso espresso dai suddetti tecnici;
                c) l'istituto  convenzionato possa avvalersi anche di
          esperti  esterni all'istituto stesso, qualora lo richiedano
          particolari   esigenze   tecnico-valutative   e  consultive
          derivanti   dalla   applicazione  del  decreto  legislativo
          17 marzo 1995, n. 194, e del presente regolamento.».
              -  La direttiva 91/414/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  della Comunita' europea 19 agosto 1991, legge n.
          230.
              -  Il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, reca:
          «Attuazione   della  direttiva  91/414/CEE  in  materia  di
          immissione in commercio di prodotti fitosanitari».
              - L'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica
          23 aprile 2001, n. 290, cosi' recita:
              «Art.  39 (Norme transitorie). - 1. Le imprese titolari
          di autorizzazione, alla produzione di prodotti fitosanitari
          e  coadiuvanti  di  prodotti  fitosanitari,  ai  sensi  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n.
          1255,   alla   data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento,  possono  produrre  anche  prodotti per piante
          ornamentali   limitatamente   alle   tipologie  formulative
          indicate    nel    decreto   autorizzativo   dei   prodotti
          fitosanitari.
              2.  Fino  al  31 dicembre  2001, le imprese titolari di
          autorizzazione      alla      produzione     di     presidi
          medico-chirurgici,  ai  sensi  del  decreto  del Presidente
          della  Repubblica  6 ottobre  1998,  n.  392,  che  abbiano
          presentato  domanda di adeguamento di autorizzazione per la
          produzione  di  prodotti fitosanitari, possono continuare a
          produrre  i  prodotti destinati al trattamento delle piante
          ornamentali  e  dei  fiori da balcone, da appartamento e da
          giardino domestico.
              3.  La  Commissione  consultiva  di cui all'art. 20 del
          decreto   legislativo   17  marzo  1995,  n.  194,  e  agli
          articoli 4  e  5  del  regolamento  emanato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, cessa
          di esercitare le proprie funzioni e competenze, ai fini del
          presente   regolamento,   dalla  data  di  efficacia  della
          convenzione di cui all'art. 3.».
              -  L'art.  20  del decreto legislativo n. 194 del 1995,
          cosi' recita:
              «Art.   20   (Commissione   consultiva).   -   1.   Per
          l'assolvimento  dei  compiti previsti dal presente decreto,
          la Commissione consultiva di cui all'art. 4 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  3 agosto  1968,  n. 1255, e'
          riorganizzata come segue:
                a) presidente:   il   Ministro  della  sanita'  o  un
          componente da lui delegato;
                b) quattro  componenti  ministeriali  di  cui: uno in
          rappresentanza   del   Ministero  della  sanita',  uno  del
          Ministero  delle  risorse agricole, alimentari e forestali,
          uno   del  Ministero  dell'ambiente  e  uno  del  Ministero
          dell'industria,  commercio  ed  artigianato;  di  essi sono
          nominati i rispettivi sostituti;
                c) venti   esperti   di  cui:  cinque  designati  dal
          Ministro   della   sanita',  per  gli  aspetti  sanitari  e
          tossicologici;  cinque designati dal Ministro delle risorse
          agricole,  alimentari e forestali, per gli aspetti relativi
          alla  difesa  fitosanitaria  ed alla attivita' dei prodotti
          nei  confronti degli organismi nocivi; cinque designati dal
          Ministro  dell'ambiente,  per  gli  aspetti  ambientali  ed
          ecotossicologici; tre designati dal direttore dell'Istituto
          superiore di sanita', per gli aspetti chimici, biochimici e
          tossicologici  e  due designati dal direttore dell'Istituto
          superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per
          gli  aspetti  di igiene e medicina del lavoro; di essi sono
          nominati i rispettivi sostituti.
              2.  Le  funzioni  di  segreteria  e di supporto tecnico
          della  Commissione consultiva sono assicurate dal Ministero
          della sanita'.
              3.  Il  Ministro  della  sanita'  puo'  disporre che la
          Commissione   consultiva   si   avvalga  di  esperti  nelle
          discipline  attinenti  agli studi di cui agli allegati II e
          III,  nel  numero  massimo di venti, inclusi in un apposito
          elenco  da adottare con decreto del Ministro della sanita',
          sentiti  i  Ministri  per le risorse agricole, alimentari e
          forestali,  dell'ambiente  e  dell'industria,  commercio  e
          artigianato,   sulla  base  delle  esigenze  relative  alle
          attivita'    di    valutazione   e   consultive   derivanti
          dall'applicazione del presente decreto.
              4.   Con   decreto   del   Ministro  della  sanita'  e'
          disciplinato il funzionamento della Commissione consultiva,
          con  particolare  riguardo  al  numero massimo delle sedute
          plenarie,  ai  gruppi  di lavoro e alle modalita' di revoca
          della  nomina  dei componenti che non possono assicurare la
          partecipazione;  tutti  i  componenti  e gli esperti devono
          dichiarare  i  rapporti  eventualmente  ricorrenti  con  le
          imprese  del  settore e devono astenersi dalle attivita' di
          valutazione  e  dalle  decisioni  relative a prodotti delle
          imprese   con   le   quali  abbiano  intrattenuto  rapporti
          professionali di qualsiasi genere.
              5.   Le   spese   di  funzionamento  della  Commissione
          consultiva  sono  a  carico degli interessati all'attivita'
          autorizzativa   di   cui  all'art.  5  e  all'attivita'  di
          valutazione  delle sostanze attive di cui all'art. 6, commi
          5  e  7,  secondo tariffe e modalita' stabilite con decreto
          del  Ministro  della  sanita',  di concerto con il Ministro
          dell'industria,  commercio e artigianato; gli introiti sono
          versati  in  conto  entrata del bilancio dello Stato per la
          successiva  riassegnazione ad apposito capitolo dello stato
          di previsione del Ministero della sanita'.
              5-bis.  Per  spese  di  funzionamento della Commissione
          consultiva  di cui al comma 5 si intendono quelle destinate
          al finanziamento di:
                a) rimborso delle spese di viaggio e delle indennita'
          di  missione dei componenti della Commissione, in relazione
          alle  qualifiche  rivestite  e  sulla  base  dei  parametri
          previsti dalle norme vigenti;
                b) gettone  di  presenza  ai  componenti,  o  ai loro
          sostituti   in   caso   di  assenza  motivata,  nonche'  ai
          componenti   della  segreteria  di  cui  al  comma  2,  che
          partecipano alle riunioni della Commissione, da determinare
          con  decreto  del Ministro della sanita' di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica   per   la   partecipazione   a   riunioni  della
          Commissione  o  dei  gruppi  di lavoro per l'attuazione dei
          programmi annuali di attivita';
                c) compensi  per  la  stipulazione,  se  del caso, di
          convenzioni  con  soggetti pubblici o privati di comprovata
          esperienza,  competenza  ed  indipendenza  per  il supporto
          tecnico  alla  Commissione  nella redazione dei rapporti di
          valutazione   tecnico-scientifici  di  sostanze  attive  da
          iscrivere  nell'allegato  I  e per altri eventuali supporti
          tecnici;
                d) amministrazione  generale  indispensabile  per  le
          attivita'    della    Commissione,   incluse   quelle   per
          l'approvvigionamento     di     strumenti    e    programmi
          informatici.».