ART. 11.
 (Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
   n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della
      sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee
              del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00).
1. Al comma 2-bis dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285,introdotto dall'articolo 25 della legge 3 febbraio 2003,
n.  14,  dopo  le  parole:  "dell'Unione  europea"  sono  inserite le
seguenti: "o aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo".
 
          Note all'art. 11:
              -  Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca:
          «Nuovo  codice  della  strada». L'art. 207, come modificato
          dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
              «Art. 207 (Veicoli immatricolati all'estero o muniti di
          targa  EE).  -  1.  Quando  con  un  veicolo  immatricolato
          all'estero   o   munito  di  targa  EE  viene  violata  una
          disposizione  del  presente  codice  da  cui  consegue  una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria,  il  trasgressore  e'
          ammesso    ad   effettuare   immediatamente,   nelle   mani
          dell'agente  accertatore,  il  pagamento  in misura ridotta
          previsto  dall'art.  202.  L'agente  trasmette  al  proprio
          comando  od  ufficio  il  verbale  e la somma riscossa e ne
          rilascia  ricevuta  al  trasgressore,  facendo menzione del
          pagamento   nella   copia   del  verbale  che  consegna  al
          trasgressore medesimo.
              2.   Qualora   il  trasgressore  non  si  avvalga,  per
          qualsiasi  motivo, della facolta' prevista del pagamento in
          misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a
          titolo  di  cauzione, una somma pari alla meta' del massimo
          della  sanzione  pecuniaria prevista per la violazione. Del
          versamento  della cauzione e' fatta menzione nel verbale di
          contestazione  della  violazione. La cauzione e' versata al
          comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
              2-bis.  Qualora  il  veicolo  sia  immatricolato in uno
          Stato  membro  dell'Unione  europea, o aderente all'Accordo
          sullo  spazio  economico  europeo,  la  somma  da versare a
          titolo  di  cauzione, di cui al comma 2, e' pari alla somma
          richiesta  per  il  pagamento  in  misura  ridotta previsto
          dall'art. 202.
              3.  In mancanza del versamento della cauzione di cui ai
          commi  2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del
          veicolo  fino  a quando non sia stato adempiuto il predetto
          onere  e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta
          giorni.
              4.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  ai  veicoli di proprieta' dei cittadini italiani
          residenti nel comune di Campione d'Italia.
              4-bis.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano  anche  ai  veicoli  immatricolati  in Italia che
          siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida
          rilasciata  da  uno  Stato  non  facente  parte dell'Unione
          europea.».