ART. 12.
   (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/58/CE
  in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita
       privata nel settore delle comunicazioni elettroniche).
1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, un decreto
legislativo  per  dare  attuazione  alla  direttiva  2002/58/CE anche
mediante  modifica della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni,   in   conformita'  ai  seguenti  principi  e  criteri
direttivi:
a)  prevedere lo specifico ed espresso consenso degli abbonati per il
trattamento  dei dati inseriti negli elenchi cartacei o elettronici a
disposizione  del  pubblico,  qualora  tale  trattamento  esuli dalla
finalita'  della  mera ricerca dell'abbonato. Il consenso va prestato
in  forma  scritta  nei  casi  di cui all'articolo 22, comma 1, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675;
b)  disporre  limitazioni  dei  diritti  e degli obblighi di cui agli
articoli  5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9
della  direttiva,  come  misure necessarie, opportune e proporzionate
alla  salvaguardia  della  sicurezza  nazionale,  della difesa, della
sicurezza  pubblica  e  alla  prevenzione,  ricerca,  accertamento  e
perseguimento  dei  reati  e  dell'uso non autorizzato del sistema di
comunicazione elettronica;
c)  prevedere  che i dati di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8,
paragrafi  da  1  a  4,  e  all'articolo  9  della  direttiva,  siano
conservati  per un periodo di tempo limitato, per le finalita' di cui
alla lettera b) del presente comma.
 
          Note all'art. 12:
              -  La direttiva 2002/58/CE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale della Comunita' europea 31 luglio 2002, n. L 201.
              -  La  legge  31 dicembre  1996,  n. 675, reca: «Tutela
          delle  persone  e di altri soggetti rispetto al trattamento
          dei dati personali». L'art. 22 cosi' recita:
              «Art. 22 (Dati sensibili). - 1. I dati personali idonei
          a  rivelare  l'origine  razziale  ed etnica, le convinzioni
          religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere,  le opinioni
          politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
          organizzazioni  a carattere religioso, filosofico, politico
          o  sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
          stato  di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto
          di    trattamento    solo    con    il   consenso   scritto
          dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
              1-bis.  Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli
          aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo
          Stato  siano  regolati  da  accordi o intese ai sensi degli
          articoli 7  e  8  della  Costituzione,  nonche' relativi ai
          soggetti   che   con  riferimento  a  finalita'  di  natura
          esclusivamente  religiosa  hanno  contatti  regolari con le
          medesime  confessioni,  che  siano  trattati  dai  relativi
          organi  o  enti  civilmente riconosciuti, sempreche' i dati
          non   siano  comunicati  o  diffusi  fuori  delle  medesime
          confessioni.  Queste  ultime  determinano  idonee  garanzie
          relativamente ai trattamenti effettuati.
              1-ter.  Il  comma  1  non si applica, altresi', ai dati
          riguardanti  l'adesione di associazioni od organizzazioni a
          carattere  sindacale  o di categoria ad altre associazioni,
          organizzazioni  o confederazioni a carattere sindacale o di
          categoria.
              2.  Il  Garante  comunica  la  decisione adottata sulla
          richiesta  di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i
          quali  la  mancata  pronuncia  equivale  a  rigetto. Con il
          provvedimento  di  autorizzazione,  ovvero successivamente,
          anche  sulla  base  di eventuali verifiche, il Garante puo'
          prescrivere    misure    e    accorgimenti    a    garanzia
          dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto
          ad adottare.
              3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte
          di  soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
          e'  consentito solo se autorizzato da espressa disposizione
          di  legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che
          possono  essere  trattati,  le  operazioni  eseguibili e le
          rilevanti  finalita'  di  interesse pubblico perseguite. In
          mancanza  di  espressa  disposizione  di legge, e fuori dai
          casi  previsti  dai decreti legislativi di modificazione ed
          integrazione  della  presente  legge, emanati in attuazione
          della  legge  31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici
          possono   richiedere   al   Garante,   nelle   more   della
          specificazione    legislativa,    l'individuazione    delle
          attivita',  tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla
          legge,  che  perseguono  rilevanti  finalita'  di interesse
          pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai
          sensi  del  comma  2,  il  trattamento dei dati indicati al
          comma 1.
              3-bis.  Nei  casi  in  cui  e' specificata, a norma del
          comma  3,  la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma
          non  sono  specificati  i  tipi  di  dati  e  le operazioni
          eseguibili,  i soggetti pubblici, in applicazione di quanto
          previsto  dalla presente legge e dai decreti legislativi di
          attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia
          di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo
          i  rispettivi  ordinamenti,  i tipi di dati e di operazioni
          strettamente  pertinenti  e  necessari  in  relazione  alle
          finalita'  perseguite  nei  singoli  casi, aggiornando tale
          identificazione periodicamente.
              4.  I dati personali indicati al comma 1 possono essere
          oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante:
                a) qualora   il   trattamento   sia   effettuato   da
          associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche
          non   riconosciuti,   a   carattere  politico,  filosofico,
          religioso  o  sindacale,  ivi  compresi partiti e movimenti
          politici,   confessioni   e  comunita'  religiose,  per  il
          perseguimento  di  finalita'  lecite, relativamente ai dati
          personali  degli aderenti o dei soggetti che in relazione a
          tali  finalita' hanno contatti regolari con l'associazione,
          ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati o
          diffusi  fuori del relativo ambito e l'ente, l'associazione
          o  l'organismo determinino idonee garanzie relativamente ai
          trattamenti effettuati;
                b) qualora  il  trattamento  sia  necessario  per  la
          salvaguardia   della   vita   o   dell'incolumita'   fisica
          dell'interessato   o   di   un   terzo,  nel  caso  in  cui
          l'interessato  non  puo'  prestare  il proprio consenso per
          impossibilita'  fisica,  per  incapacita'  di  agire  o per
          incapacita' d'intendere o di volere;
                c) qualora  il  trattamento  sia  necessario  ai fini
          dello  svolgimento  delle  investigazioni  difensive di cui
          alla  legge  7 dicembre  2000,  n.  397,  comunque, per far
          valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango
          pari a quello dell'interessato quando i dati siano idonei a
          rivelare  lo stato di salute e la vita sessuale, sempre che
          i  dati  siano trattati esclusivamente per tali finalita' e
          per    il   periodo   strettamente   necessario   al   loro
          perseguimento.   Il  Garante  prescrive  le  misure  e  gli
          accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione
          di  un  apposito  codice di deontologia e di buona condotta
          secondo  le  modalita' di cui all'art. 31, comma 1, lettera
          h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2».