ART. 13.
   (Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 9 maggio 2001,
   n. 269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le
       apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di
          telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento
                       della loro conformita).
1.  All'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo
9  maggio  2001,  n.  269,  di  attuazione  della direttiva 1999/5/CE
riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di
telecomunicazione   ed   il   reciproco   riconoscimento  della  loro
conformita',  dopo  la  parola  "imballaggio"  la congiunzione "o" e'
sostituita dalla seguente: "e".
 
          Note all'art. 13:
              -  Il  decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, reca:
          «Attuazione   della   direttiva  1999/5/CE  riguardante  le
          apparecchiature  radio,  le  apparecchiature  terminali  di
          telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
          conformita».  Il  testo  dell'art. 6, come modificato dalla
          legge qui pubblicata, cosi' recita:
              «Art. 6 (Immissione sul mercato). - 1. Il fabbricante o
          il  suo mandatario sono tenuti ad immettere sul mercato gli
          apparecchi soltanto se rispettano gli appropriati requisiti
          essenziali  di cui all'art. 3 nonche' le altre disposizioni
          pertinenti del presente decreto.
              2.  Gli apparecchi immessi sul mercato prima della data
          di  cui  all'art.  3, comma 4, possono continuare ad essere
          distribuiti  per  il periodo di tempo fissato dal Ministero
          delle  comunicazioni,  conformemente  alle  decisioni della
          Commissione europea.
              3.   Il   fabbricante   o   la   persona   responsabile
          dell'immissione  sul  mercato  dell'apparecchio e' tenuto a
          fornire   all'utente   le   informazioni   sull'uso  a  cui
          l'apparecchio  e'  destinato, unitamente alla dichiarazione
          di  conformita'  ai  requisiti  essenziali.  Nel caso delle
          apparecchiature  radio,  tali  informazioni  devono  essere
          apposte   sull'imballaggio   e   essere   riportate   nelle
          istruzioni  per  l'uso allo scopo di identificare gli Stati
          membri dell'Unione europea o la zona geografica all'interno
          di  uno Stato membro dove l'apparecchiatura in questione e'
          destinata ad essere utilizzata e devono avvertire l'utente,
          attraverso   le   marcature   sull'apparato,  di  eventuali
          restrizioni  o  richieste  di autorizzazioni necessarie per
          l'uso  delle  apparecchiature radio in taluni Stati membri.
          Nel     caso    delle    apparecchiature    terminali    di
          telecomunicazioni,    tali   informazioni   devono   essere
          sufficienti   ad   individuare  le  interfacce  delle  reti
          pubbliche  di  telecomunicazioni  cui  l'apparecchiatura e'
          destinata  a  collegarsi.  Per  tutti  gli  apparecchi tali
          informazioni devono essere esposte in maniera visibile.
              4.  Nel  caso  di un'apparecchiatura radio che utilizzi
          bande  di  frequenza la cui applicazione non e' armonizzata
          nell'Unione  europea,  il  fabbricante  o il suo mandatario
          stabilito  nell'Unione  europea  o  la persona responsabile
          dell'immissione  sul mercato dell'apparecchiatura notifica,
          almeno  quattro  settimane  prima, la propria intenzione di
          immettere  l'apparecchiatura sul mercato al Ministero delle
          comunicazioni,   utilizzando   il   modello   definito  dal
          Ministero  stesso.  La notifica fornisce informazioni circa
          le    caratteristiche    radio   dell'apparecchiatura   con
          particolare  riferimento  alle  bande  di  frequenze,  alla
          spaziatura  tra  i  canali,  al tipo di modulazione ed alla
          potenza  RF  emessa  e  riporta il numero d'identificazione
          dell'organismo  notificato  interessato di cui all'art. 12.
          Il  Ministero delle comunicazioni comunica al fabbricante o
          al  suo  mandatario  stabilito  nell'Unione  europea o alla
          persona    responsabile    dell'immissione    sul   mercato
          dell'apparecchiatura   eventuali   divieti   o  limitazioni
          motivati e ne informa la Commissione europea».