ART. 14.
   (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale
         alle disposizioni comunitarie in materia di tutela
                    dall'inquinamento acustico).
1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2004, su
proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  di  concerto con i
Ministri  interessati,  e  con  le  modalita'  di  cui ai commi 2 e 3
dell'articolo  1, un decreto legislativo di riordino, coordinamento e
integrazione  delle  disposizioni  legislative  in  materia di tutela
dall'inquinamento   acustico,  nel  rispetto  dei  principi  e  delle
disposizioni  comunitarie in materia, nonche' dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a)  adeguare l'ordinamento interno alla direttiva 2002/49/CE relativa
alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;
b) dare piena e coerente attuazione alla citata direttiva 2002/49/CE,
al  fine di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della
salute;
c)  salvaguardare  le  azioni  gia'  poste  in essere dalle autorita'
locali  e  dalle  imprese  e  per l'attuazione della legge 26 ottobre
1995, n. 447;
d) prevedere adeguati strumenti di informazione al pubblico in merito
al  rumore  ambientale  e  ai  relativi  effetti  e,  in particolare,
stabilire  procedure  che garantiscano la partecipazione del pubblico
alla  predisposizione  dei  piani  d'azione  destinati  a ridurre nel
territorio i problemi dell'inquinamento acustico.
 
          Note all'art. 14:
              -  La direttiva 2002/49/CE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale della Comunita' europea 18 luglio 2002, n. L 189.
              - La legge 26 ottobre 1995, n. 447, reca: «Legge quadro
          sull'inquinamento acustico».