ART. 15. 
     (Recepimento dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 
85/337/CEE  concernente  la  valutazione  di  impatto  ambientale  di
              determinati progetti pubblici e privati). 
 
  1. In caso di calamita' per le quali sia stato dichiarato lo  stato
di  emergenza,  e  solo  in  specifici  casi  in  cui  la  situazione
d'emergenza sia particolarmente urgente al punto  da  non  consentire
l'adempimento della normativa vigente in materia d'impatto ambientale
per garantire  la  messa  in  sicurezza  di  immobili  e  persone  da
situazioni di pericolo immediato  non  altrimenti  eliminabile,  sono
esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale  singoli
interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi
2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
  2. Nei casi previsti dal comma 1, i soggetti competenti al rilascio
dell'autorizzazione   devono   comunque   assicurare    i    seguenti
adempimenti: 
  a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si
debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni raccolte; 
  b) mettono a disposizione del pubblico interessato le  informazioni
relative a tale esenzione e le ragioni per cui e' stata concessa; 
  c)  informano  la   Commissione   europea,   prima   del   rilascio
dell'autorizzazione,  dei   motivi   che   giustificano   l'esenzione
accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a
disposizione dei propri cittadini; 
  d) trasmettono con immediatezza agli organi  del  Ministero  per  i
beni  e  le  attivita'  culturali  competenti  per  territorio  copia
dell'autorizzazione rilasciata e della documentazione concernente  le
ragioni per le quali la deroga e' stata concessa. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nei  casi  di
possibili  impatti   ambientali   transfrontalieri,   di   cui   alla
Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un  contesto
transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo  il  25  febbraio  1991,
resa esecutiva dalla legge 3 novembre 1994, n. 640. 
 
          Note all'art. 15:
              -  La direttiva 85/337/CEE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale della Comunita' europea 5 luglio 1985, n. L 175.
              - La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca: «Istituzione
          del  Servizio  nazionale della protezione civile». L'art. 5
          cosi' recita:
              «Art.  5  (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
          1.  Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera  c),  il  Consiglio  dei  ministri, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ovvero, per sua
          delega  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
          coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
          emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
          in  stretto  riferimento alla qualita' ed alla natura degli
          eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
          revoca  dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
          presupposti.
              2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1, si
          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento giuridico.
              3.  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per  il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
          altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di
          pericolo  o  maggiori danni a persone o a cose. Le predette
          ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
          ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
              4.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per   il   coordinamento   della   protezione  civile,  per
          l'attuazione  degli  interventi  di  cui ai commi 2 e 3 del
          presente  articolo,  puo' avvalersi di commissari delegati.
          Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il
          contenuto   della   delega  dell'incarico,  i  tempi  e  le
          modalita' del suo esercizio.
              5.  Le  ordinanze  emanate in deroga alle leggi vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate.
              6.  Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
          sono  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana,   nonche'   trasmesse   ai   sindaci  interessati
          affinche'  vengano  pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
          1, della legge 8 giugno 1990, n. 142».
              -  La legge 3 novembre 1994, n. 640, reca: «Ratifica ed
          esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto
          ambientale  in  un  contesto transfrontaliero, con annessi,
          fatto a Espoo il 25 febbraio 1991».