ART. 17.
   (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/73/CE
    che modifica la direttiva 76/207/CEE relativa all'attuazione
      del principio della parita' di trattamento tra gli uomini
         e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro,
           alla formazione e alla promozione professionali
                     e le condizioni di lavoro).
1.  Il  Governo  e'  delegato  ad adottare, entro il termine e con le
modalita'  di  cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, uno o piu' decreti
legislativi  al  fine  di  dare  organica  attuazione  alla direttiva
2002/73/CE  che  modifica  la  direttiva  76/207/CEE,  apportando  le
modifiche   strettamente  necessarie  alle  disposizioni  vigenti  in
materia  di  parita'  di  trattamento  tra  gli uomini e le donne per
quanto   riguarda   l'accesso  al  lavoro,  alla  formazione  e  alla
promozione  professionali e le condizioni di lavoro, facendo salve le
disposizioni  vigenti compatibili con la citata direttiva 2002/73/CE,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)  garantire  l'effettiva  applicazione  del principio di parita' di
trattamento  tra uomini e donne in materia di lavoro, assicurando che
le  differenze di genere non siano causa di discriminazione diretta o
indiretta,  in  un'ottica  che  tenga conto delle condizioni relative
allo  stato  matrimoniale  o  di  famiglia,  per  quanto attiene alle
seguenti aree: condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia
dipendente  che  autonomo,  compresi  i  criteri  di  selezione  e le
condizioni di assunzione, indipendentemente dal ramo di attivita' e a
tutti  i  livelli  della  gerarchia  professionale;  svolgimento  del
rapporto   di   lavoro,   comprese   le   condizioni  di  lavoro,  la
retribuzione,  le  promozioni  e  le  condizioni  del  licenziamento;
accesso  a  tutti i tipi e i livelli di orientamento e di formazione,
di  perfezionamento  e  di  riqualificazione professionale, inclusi i
tirocini;  attivita' prestata presso le organizzazioni dei lavoratori
o  dei  datori  di  lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali
organizzazioni;
b)  definire  la nozione di discriminazione come "diretta" quando una
persona  e' trattata meno favorevolmente, in base al sesso, di quanto
sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
definire   la  nozione  di  discriminazione  "indiretta"  quando  una
disposizione,  un  criterio  o  una  prassi,  apparentemente  neutri,
mettono o possono mettere in una situazione di particolare svantaggio
le  persone  di  un  determinato sesso, rispetto a persone dell'altro
sesso,  salvo  che,  nel caso di attivita' di lavoro, caratteristiche
specifiche  di  sesso  costituiscano  requisiti  essenziali  al  loro
svolgimento;  definire la nozione di "molestie" quando viene posto in
essere,  per ragioni connesse al sesso, un comportamento indesiderato
e  persistente, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignita' di
una  persona o di creare un clima intimidatorio, ostile e degradante,
tenuto conto delle circostanze, anche ambientali; definire la nozione
di  "molestie  sessuali"  quando  il  suddetto comportamento abbia in
maniera  manifesta una connotazione sessuale; considerare le molestie
e le molestie sessuali come discriminazioni;
c)  prevedere  l'applicazione del principio di parita' di trattamento
senza distinzione di sesso in tutti i settori di lavoro, sia pubblici
che  privati,  nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi
quarto  e  quinto,  della  legge 9 dicembre 1977, n. 903, assicurando
che,  ferma restando la normativa di settore, sia azionabile da parte
di  coloro  che  si  ritengono  lesi  una  tutela  giurisdizionale  o
amministrativa,  con  la  garanzia  di  una  riparazione o di un equo
indennizzo;
d)  attuare  quanto  previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 6 e dagli
articoli   8-bis,  8-ter,  8-quater  e  8-quinquies  della  direttiva
76/207/CEE,  come modificata dalla direttiva 2002/73/CE, tenuto conto
della  normativa  nazionale  vigente,  e,  in  particolare, di quanto
previsto  dagli articoli 15 e 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903,
dalla  legge 10 aprile 1991, n. 125, e dalla disciplina relativa alla
istituzione degli organismi di parita';
e) prevedere misure adeguate per incoraggiare il dialogo fra le parti
sociali   al  fine  di  promuovere  il  principio  della  parita'  di
trattamento anche attraverso accordi nell'ambito della contrattazione
collettiva,  codici di comportamento, scambi di esperienze e pratiche
nonche' il monitoraggio della prassi sui luoghi di lavoro.
 
          Note all'art. 17:
              -  La direttiva 2002/73/CE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale della Comunita' europea 5 ottobre 2002, n. L 269.
              -  La  legge 9 dicembre 1977, n. 903, reca: «Parita' di
          trattamento  tra  uomini e donne in materia di lavoro». Gli
          articoli 15 e 16 cosi' recitano:
              «Art.   15.   -   Qualora   vengano   posti  in  essere
          comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui agli
          articoli 1  e  5  della  presente  legge,  su  ricorso  del
          lavoratore o per sua delega delle organizzazioni sindacali,
          il  pretore  del  luogo  ove  e'  avvenuto il comportamento
          denunziato,  in  funzione  di  giudice  del lavoro, nei due
          giorni  successivi,  convocate  le parti e assunte sommarie
          informazioni,  se  ritenga sussistente la violazione di cui
          al ricorso, ordina all'autore del comportamento denunciato,
          con   decreto  motivato  ed  immediatamente  esecutivo,  la
          cessazione  del  comportamento  illegittimo  e la rimozione
          degli effetti.
              L'efficacia  esecutiva  del  decreto  non  puo'  essere
          revocata fino alla sentenza con cui il pretore definisce il
          giudizio instaurato a norma del comma seguente.
              Contro  il  decreto  e'  ammessa  entro quindici giorni
          dalla  comunicazione  alle  parti  opposizione  davanti  al
          pretore  che  decide con sentenza immediatamente esecutiva.
          Si  osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti
          del codice di procedura civile.
              L'inottemperanza  al  decreto  di  cui al primo comma o
          alla  sentenza  pronunciata  nel giudizio di opposizione e'
          punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
              Ove  le  violazioni  di  cui  al primo comma riguardino
          dipendenti  pubblici  si  applicano  le  norme  previste in
          materia  di  sospensione  dell'atto  dell'art.  21,  ultimo
          comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.».
              «Art. 16. - L'inosservanza delle disposizioni contenute
          negli  articoli 1,  primo,  secondo e terzo comma, 2, 3 e 4
          della  presente  legge,  e'  punita  con  l'ammenda da lire
          200.000 a lire 1.000.000.
              L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 5
          e'  punita  con  l'arresto  da  due  a  quattro  mesi o con
          l'ammenda  da  lire  un  milione a lire cinque milioni. Per
          l'inosservanza  delle disposizioni di cui agli articoli 6 e
          7  si  applicano  le  penalita' previste dall'art. 31 della
          legge 30 dicembre 1971, n. 1204.»
              -  La  legge  10 aprile  1991,  n.  125,  reca: «Azioni
          positive  per la realizzazione della parita' uomo-donna nel
          lavoro».