ART. 18. (Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa ad un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonche' disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi). 1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, e' sostituita dalla seguente: "b) "unita' veloce da passeggeri": un'unita' veloce come definita dalla regola I del capitolo X della "Convenzione Solas del 1974", che trasporti piu' di dodici passeggeri;". 2. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "alle navi che effettuano viaggi nazionali oltre 20 miglia dalla costa oppure viaggi internazionali". 3. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, e' sostituito dal seguente: "2. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea copia dei verbali di visita di cui all'articolo 11, comma 3, eventualmente corredati del numero di identificazione IMO dell'unita'".
Note all'art. 18: - Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, reca: «Attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonche' disciplina delle procedure di indagine e sui sinistri marittimi». Il testo degli articoli 1, 5 e 12, come modificati dalla legge qui pubblicata, sono i seguenti: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende per: a) "traghetto ro-ro": una nave marittima da passeggeri avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare direttamente i veicoli (stradali o ferroviari) e che trasporta piu' di dodici passeggeri; b) "unita' veloce da passeggeri": un'unita' veloce come definita dalla regola I del capitolo X della "Convenzione Solas del 1974", che trasporti piu' di dodici passeggeri; c) "passeggero": qualsiasi persona che non sia: 1) il comandante, ne' un membro dell'equipaggio, ne' altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi, 2) un bambino di eta' inferiore a un anno; d) "Convenzione Solas del 1974": la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982, n. 438, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e successivi emendamenti in vigore alla data del 29 aprile 1999; e) "codice per le unita' veloci (HSC Code)": il codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci (International Code for Safety of High Speed Craft) adottato dal comitato della sicurezza marittima dell'IMO con risoluzione MSC 36(63) del 20 maggio 1994, nel testo modificato alla data del 29 aprile 1999; f) "servizio di linea": una serie di collegamenti effettuati da un traghetto ro-ro o da un'unita' veloce da passeggeri in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o piu' porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi: 1) in base ad un orario pubblicato; oppure 2) con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente; g) "certificati": 1) con riferimento ai traghetti ro-ro e alle unita' veloci da passeggeri che effettuano viaggi internazionali, i certificati di sicurezza emessi a norma della convenzione Solas del 1974, unitamente ai pertinenti elenchi dotazioni e, se del caso, ai certificati di esenzione e alle autorizzazioni all'esercizio; 2) con riferimento ai traghetti ro-ro e alle unita' veloci da passeggeri che effettuano viaggi nazionali i certificati di sicurezza emessi a norma del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, unitamente ai pertinenti elenchi dotazioni e, se del caso, ai certificati di esenzione e alle autorizzazioni all'esercizio; h) "certificato di esenzione": qualsiasi certificato emesso a norma del capitolo I regola B/12, lettera a), punto VI), della "convenzione Solas del 1974"; i) "amministrazione": il Ministero dei trasporti e della navigazione - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto; l) "autorita' marittima": gli uffici locali di cui all'art. 17 del codice della navigazione secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto; m) "amministrazione dello Stato di bandiera": le autorita' competenti dello Stato la cui bandiera il traghetto ro-ro o l'unita' veloce e' autorizzata a battere; n) "Stato ospite". Lo Stato membro dell'Unione europea dal cui porto, o verso il cui porto un traghetto ro-ro o un'unita' veloce da passeggeri effettua un servizio di linea; o) "viaggio nazionale": un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto nazionale o tra due porti nazionali; p) "organismo riconosciuto": «organismo riconosciuto a norma dell'art. 4 della direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994; q) "societa'": una societa' che gestisce uno o piu' traghetti ro-ro per i quali e' stato rilasciato un documento di conformita' a norma dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, come modificato dal Regolamento CE n. 179/98 della Commissione, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off (traghetto ro-ro), o una societa' che gestisce unita' veloci da passeggeri alla quale e' stato rilasciato un documento di conformita' ai sensi della regola IX/4 della convenzione Solas del 1974, ovvero ogni altra impresa di navigazione esercente unita' veloci da passeggeri in navigazione nazionale; r) "visita specifica": una visita effettuata ai sensi degli articoli 6 e 8; s) "ispettore qualificato": ufficiale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente i requisiti di cui all'allegato V; t) "I.MO.": Organizzazione Internazionale Marittima; u) "I.L.O.": Organizzazione Internazionale del Lavoro.». «Art. 5 (Verifiche iniziali richieste per le unita). - 1. Prima che un'unita' sia adibita a un servizio di linea, oppure entro il 1° dicembre 2001, nel caso in cui alla data del 1° dicembre 2000 l'unita' sia gia' adibita a un servizio di linea, l'autorita' marittima verifica che detta unita': a) sia munita dei prescritti certificati di sicurezza in regolare corso di validita', rilasciati dall'amministrazione dello Stato di bandiera o da un organismo riconosciuto, autorizzato o affidato da quest'ultima a seguito di accertamenti eseguiti in conformita' alle procedure e agli orientamenti applicabili di cui agli allegati alla risoluzione A.746(18) dell'assemblea dell'IMO "Survey Guidelines under the harmonised system of survey and certification" (Linee guida per le visite eseguite nell'ambito del sistema armonizzato di ispezione e certificazione), nella versione in vigore alla data del 29 aprile 1999, oppure, per le navi non battenti la bandiera italiana, seguendo procedure volte al perseguimento degli stessi scopi, espressamente e formalmente dichiarate equivalenti dall'amministrazione dello Stato sotto la cui la bandiera opera l'unita'; b) sia in possesso di certificazione di classe in corso di validita' rilasciata da un organismo riconosciuto secondo le proprie prescrizioni per la classificazione o secondo norme riconosciute dall'amministrazione dello Stato di bandiera, c) sia dotata di un dispositivo di registrazione dei dati di viaggio (VDR) in grado di fornire informazioni utili per lo svolgimento di un'inchiesta in caso di sinistro. Il VDR deve essere conforme alle norme tecniche contenute nella risoluzione A.861(20) dell'assemblea dell'IMO del 27 novembre 1997 ed essere sottoposto ai collaudi di cui alla norma della Commissione elettrotecnica internazionale (CEI) n. 61996. I VDR destinati ad essere installati sulle unita' costruite anteriormente alla data del 29 aprile 1999 possono essere parzialmente esentati dall'obbligo di conformita' ai predetti requisiti, secondo i criteri e le condizioni stabilite dal Comitato di regolamentazione di cui alla direttiva 93/75/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n. 268. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2002 ovvero a decorrere dalla data di scadenza del trentesimo mese dalla pubblicazione della norma CEI n. 61996 qualora tale data sia successiva alla prima alle navi che effettuano viaggi nazionali oltre 20 miglia dalla costa oppure viaggi internazionali.». «Art. 12 (Disposizioni complementari). - 1. L'amministrazione nel rilasciare o riconoscere un certificato di esenzione per una unita', collabora con lo Stato ospite o con l'amministrazione dello Stato di bandiera interessati per conseguire a tal fine unanimita' di valutazioni, prima che sia eseguita la visita specifica iniziale. Allo stesso fine l'amministrazione, in qualita' di Stato ospite o di amministrazione di bandiera, collabora con le amministrazioni di altri Stati che rilasciano o riconoscono un certificato di esenzione. 2. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea copia dei verbali di visita di cui all'art. 11, comma 3, eventualmente corredati del numero di identificazione IMO dell'unita'. 3. L'autorita' marittima si assicura che le societa' siano in grado di mantenere e attuare un sistema integrato di pianificazione per i casi di emergenza a bordo, secondo la disciplina contenuta nella risoluzione A852(20) dell'assemblea dell'IMO, recante "Guidelines for a structure of an integrated system of contingency planning" (Linee guida per la strutturazione di un sistema integrato di emergenza). Tali sistemi integrati di pianificazione sono stabiliti di comune accordo con gli eventuali altri Stati ospiti, interessati al medesimo servizio di linea. 4. L'amministrazione, qualora Stato ospite, collabora con l'amministrazione dello Stato di bandiera, preliminarmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per unita' veloci da passeggeri ai sensi del paragrafo 1.9.3 del codice per le unita' veloci. 5. L'amministrazione provvede affinche' siano imposte e mantenute in vigore tutte le restrizioni all'esercizio della navigazione richieste dalla situazione locale per tutelare la fauna, le risorse naturali e le attivita' costiere e vigila sull'effettiva applicazione di tali restrizioni.». - La direttiva 1999/35/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 1° giugno 1999, n. L 138.