ART. 18.
      (Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28,
       recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa
        ad un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio
      in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off
    e di unita' veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea,
           nonche' disciplina delle procedure di indagine
                      sui sinistri marittimi).
1.  La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo
2 febbraio 2001, n. 28, e' sostituita dalla seguente:
"b)  "unita'  veloce  da  passeggeri": un'unita' veloce come definita
dalla regola I del capitolo X della "Convenzione Solas del 1974", che
trasporti piu' di dodici passeggeri;".
2.  Al  comma  2  dell'articolo  5 del decreto legislativo 2 febbraio
2001,  n.  28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "alle navi
che  effettuano  viaggi  nazionali oltre 20 miglia dalla costa oppure
viaggi internazionali".
3.  Il  comma  2  dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 febbraio
2001, n. 28, e' sostituito dal seguente:
"2.  L'amministrazione  trasmette  alla Commissione europea copia dei
verbali  di  visita  di  cui  all'articolo 11, comma 3, eventualmente
corredati del numero di identificazione IMO dell'unita'".
 
          Note all'art. 18:
              -  Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, reca:
          «Attuazione   della  direttiva  1999/35/CE  relativa  a  un
          sistema   di   visite   obbligatorie   per  l'esercizio  in
          condizioni  di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di
          unita'  veloci  da  passeggeri  adibiti a servizi di linea,
          nonche'  disciplina  delle  procedure  di  indagine  e  sui
          sinistri  marittimi».  Il  testo  degli articoli 1, 5 e 12,
          come   modificati   dalla  legge  qui  pubblicata,  sono  i
          seguenti:
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
          decreto e dei suoi allegati, si intende per:
                a) "traghetto   ro-ro":   una   nave   marittima   da
          passeggeri  avente dispositivi che consentono di caricare e
          scaricare  direttamente i veicoli (stradali o ferroviari) e
          che trasporta piu' di dodici passeggeri;
                b) "unita'  veloce  da  passeggeri": un'unita' veloce
          come   definita   dalla  regola  I  del  capitolo  X  della
          "Convenzione  Solas del 1974", che trasporti piu' di dodici
          passeggeri;
                c) "passeggero": qualsiasi persona che non sia:
                  1) il  comandante,  ne'  un membro dell'equipaggio,
          ne'   altra  persona  impiegata  o  occupata  in  qualsiasi
          qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi,
                  2) un bambino di eta' inferiore a un anno;
                d) "Convenzione   Solas  del  1974":  la  convenzione
          internazionale  per  la  salvaguardia  della  vita umana in
          mare,  firmata  a  Londra  nel 1974 e resa esecutiva con la
          legge 23 maggio 1980, n. 313, e con la legge 4 giugno 1982,
          n.  438,  che  ha  approvato  il  successivo protocollo del
          17 febbraio  1978,  e successivi emendamenti in vigore alla
          data del 29 aprile 1999;
                e) "codice  per  le  unita'  veloci  (HSC  Code)": il
          codice  internazionale  di  sicurezza  per le unita' veloci
          (International   Code  for  Safety  of  High  Speed  Craft)
          adottato  dal  comitato  della sicurezza marittima dell'IMO
          con  risoluzione  MSC  36(63) del 20 maggio 1994, nel testo
          modificato alla data del 29 aprile 1999;
                f) "servizio  di  linea":  una  serie di collegamenti
          effettuati  da  un traghetto ro-ro o da un'unita' veloce da
          passeggeri in modo da assicurare il traffico fra gli stessi
          due  o piu' porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo
          stesso porto senza scali intermedi:
                  1) in base ad un orario pubblicato; oppure
                  2) con  collegamenti  tanto regolari o frequenti da
          costituire una serie sistematica evidente;
                g) "certificati":
                  1) con riferimento ai traghetti ro-ro e alle unita'
          veloci  da passeggeri che effettuano viaggi internazionali,
          i certificati di sicurezza emessi a norma della convenzione
          Solas  del 1974, unitamente ai pertinenti elenchi dotazioni
          e,  se  del  caso,  ai  certificati  di  esenzione  e  alle
          autorizzazioni all'esercizio;
                  2) con riferimento ai traghetti ro-ro e alle unita'
          veloci  da  passeggeri  che  effettuano  viaggi nazionali i
          certificati   di  sicurezza  emessi  a  norma  del  decreto
          legislativo   4 febbraio   2000,   n.   45,  unitamente  ai
          pertinenti elenchi dotazioni e, se del caso, ai certificati
          di esenzione e alle autorizzazioni all'esercizio;
                h) "certificato  di esenzione": qualsiasi certificato
          emesso  a  norma  del  capitolo  I regola B/12, lettera a),
          punto VI), della "convenzione Solas del 1974";
                i) "amministrazione":  il  Ministero  dei trasporti e
          della  navigazione  -  Comando  generale  del  Corpo  delle
          Capitanerie di porto;
                l) "autorita'  marittima":  gli  uffici locali di cui
          all'art.  17  del codice della navigazione secondo funzioni
          delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle
          Capitanerie di porto;
                m) "amministrazione  dello  Stato  di  bandiera":  le
          autorita'   competenti  dello  Stato  la  cui  bandiera  il
          traghetto ro-ro o l'unita' veloce e' autorizzata a battere;
                n) "Stato   ospite".   Lo  Stato  membro  dell'Unione
          europea  dal  cui  porto, o verso il cui porto un traghetto
          ro-ro o un'unita' veloce da passeggeri effettua un servizio
          di linea;
                o) "viaggio  nazionale":  un  viaggio  effettuato  in
          tratti  di  mare da e verso lo stesso porto nazionale o tra
          due porti nazionali;
                p) "organismo  riconosciuto": «organismo riconosciuto
          a  norma dell'art. 4 della direttiva 94/57/CE del Consiglio
          del 22 novembre 1994;
                q) "societa'":  una  societa' che gestisce uno o piu'
          traghetti   ro-ro  per  i  quali  e'  stato  rilasciato  un
          documento  di conformita' a norma dell'art. 5, paragrafo 2,
          del    regolamento   (CE)   n.   3051/95   del   Consiglio,
          dell'8 dicembre 1995, come modificato dal Regolamento CE n.
          179/98  della  Commissione,  sulla gestione della sicurezza
          dei   traghetti   passeggeri   roll-on/roll-off  (traghetto
          ro-ro),  o  una  societa'  che  gestisce  unita'  veloci da
          passeggeri  alla  quale e' stato rilasciato un documento di
          conformita'  ai  sensi  della regola IX/4 della convenzione
          Solas  del  1974,  ovvero ogni altra impresa di navigazione
          esercente   unita'  veloci  da  passeggeri  in  navigazione
          nazionale;
                r) "visita specifica": una visita effettuata ai sensi
          degli articoli 6 e 8;
                s) "ispettore qualificato": ufficiale del Corpo delle
          Capitanerie di Porto avente i requisiti di cui all'allegato
          V;
                t) "I.MO.": Organizzazione Internazionale Marittima;
                u) "I.L.O.":    Organizzazione   Internazionale   del
          Lavoro.».
              «Art.  5 (Verifiche iniziali richieste per le unita). -
          1.  Prima che un'unita' sia adibita a un servizio di linea,
          oppure entro il 1° dicembre 2001, nel caso in cui alla data
          del  1° dicembre  2000  l'unita'  sia  gia'  adibita  a  un
          servizio di linea, l'autorita' marittima verifica che detta
          unita':
                a) sia munita dei prescritti certificati di sicurezza
          in     regolare     corso    di    validita',    rilasciati
          dall'amministrazione  dello  Stato  di  bandiera  o  da  un
          organismo   riconosciuto,   autorizzato   o   affidato   da
          quest'ultima   a   seguito   di  accertamenti  eseguiti  in
          conformita'  alle procedure e agli orientamenti applicabili
          di   cui   agli   allegati   alla   risoluzione   A.746(18)
          dell'assemblea   dell'IMO   "Survey  Guidelines  under  the
          harmonised system of survey and certification" (Linee guida
          per  le visite eseguite nell'ambito del sistema armonizzato
          di  ispezione  e  certificazione), nella versione in vigore
          alla  data  del  29 aprile  1999,  oppure,  per le navi non
          battenti  la bandiera italiana, seguendo procedure volte al
          perseguimento   degli   stessi   scopi,   espressamente   e
          formalmente   dichiarate  equivalenti  dall'amministrazione
          dello Stato sotto la cui la bandiera opera l'unita';
                b) sia  in  possesso  di  certificazione di classe in
          corso  di validita' rilasciata da un organismo riconosciuto
          secondo  le  proprie  prescrizioni per la classificazione o
          secondo norme riconosciute dall'amministrazione dello Stato
          di bandiera,
                c) sia  dotata di un dispositivo di registrazione dei
          dati  di  viaggio  (VDR)  in  grado di fornire informazioni
          utili  per  lo  svolgimento  di  un'inchiesta  in  caso  di
          sinistro.  Il  VDR deve essere conforme alle norme tecniche
          contenute   nella   risoluzione   A.861(20)  dell'assemblea
          dell'IMO  del  27 novembre  1997  ed  essere  sottoposto ai
          collaudi di cui alla norma della Commissione elettrotecnica
          internazionale  (CEI)  n.  61996. I VDR destinati ad essere
          installati  sulle  unita' costruite anteriormente alla data
          del  29 aprile  1999  possono  essere parzialmente esentati
          dall'obbligo  di conformita' ai predetti requisiti, secondo
          i  criteri  e  le  condizioni  stabilite  dal  Comitato  di
          regolamentazione  di  cui  alla direttiva 93/75/CE recepita
          con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997,
          n. 268.
              2.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1, lettera c) si
          applicano   a   decorrere  dal  1° gennaio  2002  ovvero  a
          decorrere  dalla data di scadenza del trentesimo mese dalla
          pubblicazione  della  norma  CEI n. 61996 qualora tale data
          sia  successiva  alla prima alle navi che effettuano viaggi
          nazionali   oltre  20  miglia  dalla  costa  oppure  viaggi
          internazionali.».
              «Art.    12    (Disposizioni   complementari).   -   1.
          L'amministrazione   nel   rilasciare   o   riconoscere   un
          certificato  di  esenzione per una unita', collabora con lo
          Stato   ospite  o  con  l'amministrazione  dello  Stato  di
          bandiera  interessati  per conseguire a tal fine unanimita'
          di  valutazioni, prima che sia eseguita la visita specifica
          iniziale.  Allo  stesso fine l'amministrazione, in qualita'
          di Stato ospite o di amministrazione di bandiera, collabora
          con  le  amministrazioni  di  altri  Stati che rilasciano o
          riconoscono un certificato di esenzione.
              2. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea
          copia  dei  verbali  di visita di cui all'art. 11, comma 3,
          eventualmente  corredati  del numero di identificazione IMO
          dell'unita'.
              3.  L'autorita'  marittima  si assicura che le societa'
          siano  in grado di mantenere e attuare un sistema integrato
          di  pianificazione per i casi di emergenza a bordo, secondo
          la   disciplina   contenuta   nella   risoluzione  A852(20)
          dell'assemblea   dell'IMO,   recante   "Guidelines   for  a
          structure  of an integrated system of contingency planning"
          (Linee  guida per la strutturazione di un sistema integrato
          di  emergenza).  Tali  sistemi  integrati di pianificazione
          sono  stabiliti  di  comune accordo con gli eventuali altri
          Stati ospiti, interessati al medesimo servizio di linea.
              4.  L'amministrazione,  qualora Stato ospite, collabora
          con    l'amministrazione    dello    Stato   di   bandiera,
          preliminarmente     al     rilascio     dell'autorizzazione
          all'esercizio  per unita' veloci da passeggeri ai sensi del
          paragrafo 1.9.3 del codice per le unita' veloci.
              5. L'amministrazione provvede affinche' siano imposte e
          mantenute  in  vigore  tutte  le  restrizioni all'esercizio
          della  navigazione  richieste  dalla  situazione locale per
          tutelare  la  fauna,  le  risorse  naturali  e le attivita'
          costiere  e  vigila  sull'effettiva  applicazione  di  tali
          restrizioni.».
              -  La direttiva 1999/35/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          1° giugno 1999, n. L 138.