ART. 19.
   (Modifica all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
       recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia
                  con i Paesi in via di sviluppo).
1.  All'articolo 28, comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la
lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno
Stato   membro   dell'Unione   europea  o  di  altro  Stato  aderente
all'Accordo sullo Spazio economico europeo;".
 
          Note all'art. 19:
              -  La  legge  26 febbraio  1987,  n.  49,  reca: «Nuova
          disciplina  della  cooperazione  dell'Italia con i Paesi in
          via  di  sviluppo».  Il testo dell'art. 28, come modificato
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              «Art.    28    (Riconoscimento   di   idoneita'   delle
          organizzazioni non governative). - 1. Le organizzazioni non
          governative, che operano nel campo della cooperazione con i
          Paesi   in   via   di   sviluppo,   possono   ottenere   il
          riconoscimento  di idoneita' ai fini di cui all'art. 29 con
          decreto dal Ministro degli affari esteri, sentito il parere
          della Commissione per le organizzazioni non governative, di
          cui  all'art.  8, comma 10. Tale Commissione esprime pareri
          obbligatori   anche   sulle  revoche  di  idoneita',  sulle
          qualificazioni   professionali   o   di  mestiere  e  sulle
          modalita'   di   selezione,  formazione  e  perfezionamento
          tecnico-professionale di volontari e degli altri cooperanti
          impiegati dalle organizzazioni non governative.
              2.   L'idoneita'   puo'   essere   richiesta   per   la
          realizzazione  di  programmi  a  breve  e medio periodo nei
          Paesi  in  via  di sviluppo; per la selezione, formazione e
          impiego  dei volontari in servizio civile; per attivita' di
          formazione  in  loco  di  cittadini  dei  Paesi  in  via di
          sviluppo.  Le  organizzazioni idonee per una delle suddette
          attivita'   possono   inoltre  richiedere  l'idoneita'  per
          attivita' di informazione e di educazione allo sviluppo.
              3.  Sono  fatte salve le idoneita' formalmente concesse
          dal  Ministro  degli  affari  esteri  prima dell'entrata in
          vigore della presente legge.
              4.  Il  riconoscimento di idoneita' alle organizzazioni
          non  governative puo' essere dato per uno o piu' settori di
          intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:
                a) risultino  costituite  ai sensi della legislazione
          nazionale  di  uno  Stato  membro  dell'Unione europea o di
          altro  Stato  aderente  all'Accordo  sullo Spazio economico
          europeo;
                b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere
          attivita'  di  cooperazione  allo sviluppo, in favore delle
          popolazioni del terzo mondo;
                c) non  perseguano  finalita'  di  lucro  e prevedano
          l'obbligo  di  destinare  ogni provento, anche derivante da
          attivita'  commerciali  accessorie  o  da  altre  forme  di
          autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;
                d) non  abbiano  rapporti  di  dipendenza da enti con
          finalita'  di lucro, ne' siano collegate in alcun modo agli
          interessi  di enti pubblici o privati, italiani o stranieri
          aventi scopo di lucro;
                e) diano    adeguate    garanzie   in   ordine   alla
          realizzazione  delle  attivita'  previste, disponendo anche
          delle strutture e del personale qualificato necessari;
                f)   documentino  esperienza  operativa  e  capacita'
          organizzativa  di  almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in
          via  di  sviluppo,  nel  settore  o  nei settori per cui si
          richiede il riconoscimento di idoneita';
                g) accettino  controlli  periodici all'uopo stabiliti
          dalla  Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
          anche ai fini del mantenimento della qualifica;
                h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo
          triennio e documentino la tenuta della contabilita';
                i) si  obblighino alla presentazione di una relazione
          annuale   sullo  stato  di  avanzamento  dei  programmi  in
          corso.».