ART. 2.
  (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).
1.  Salvi  gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni  di  cui  al  capo  II ed in aggiunta a quelli contenuti
nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo
1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a)    le    amministrazioni   direttamente   interessate   provvedono
all'attuazione  dei  decreti  legislativi  con le ordinarie strutture
amministrative;
b)  per  evitare  disarmonie  con le discipline vigenti per i singoli
settori  interessati  dalla  normativa da attuare, sono introdotte le
occorrenti  modifiche  o  integrazioni  alle discipline stesse, fatte
salve  le  materie  oggetto  di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
c)  salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti, ove necessario
per  assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi,  sono  previste  sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni  alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei  limiti,  rispettivamente,  dell'ammenda  fino  a  103.291 euro e
dell'arresto  fino  a  tre  anni, sono previste, in via alternativa o
congiunta,  solo  nei  casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo  interessi  costituzionalmente  protetti.  In tali casi sono
previste:   la  pena  dell'ammenda  alternativa  all'arresto  per  le
infrazioni   che   espongano  a  pericolo  o  danneggino  l'interesse
protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni  che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione
amministrativa  del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e
non superiore a 103.291 euro e' prevista per le infrazioni che ledano
o  espongano  a  pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito  dei  limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra
indicate  sono  determinate  nella  loro entita', tenendo conto della
diversa  potenzialita'  lesiva  dell'interesse  protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del
colpevole,  comprese  quelle  che  impongono  particolari  doveri  di
prevenzione,   controllo   o   vigilanza,   nonche'   del   vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona
o  ente  nel  cui  interesse  egli agisce. In ogni caso sono previste
sanzioni  identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi
vigenti  per  le  violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto
alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d)  eventuali  spese  non  contemplate  da  leggi  vigenti  e che non
riguardano  l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali o
regionali  possono  essere  previste  nei  soli limiti occorrenti per
l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione  delle direttive; alla
relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura  delle  minori entrate
eventualmente  derivanti  dall'attuazione  delle direttive, in quanto
non  sia  possibile  fare  fronte  con  i  fondi  gia' assegnati alle
competenti  amministrazioni,  si  provvede  a  carico  del  fondo  di
rotazione  di  cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;
e)  all'attuazione  di  direttive che modificano precedenti direttive
gia'  attuate  con  legge o con decreto legislativo si procede, se la
modificazione   non  comporta  ampliamento  della  materia  regolata,
apportando  le  corrispondenti  modifiche  alla  legge  o  al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f)  i  decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie
oggetto  delle  direttive  da  attuare,  la disciplina sia pienamente
conforme  alle  prescrizioni  delle  direttive medesime, tenuto anche
conto  delle  eventuali  modificazioni  comunque  intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega;
g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni  di  competenze  fra
amministrazioni  diverse  o comunque siano coinvolte le competenze di
piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti  legislativi individuano,
attraverso  le  piu'  opportune forme di coordinamento, rispettando i
principi  di  sussidiarieta',  differenziazione  e  adeguatezza  e le
competenze   delle  regioni  e  degli  altri  enti  territoriali,  le
procedure  per  salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali,
la   trasparenza,   la   celerita',   l'efficacia   e  l'economicita'
nell'azione  amministrativa  e  la chiara individuazione dei soggetti
responsabili.
 
          Note all'art. 2:
              - La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: «Coordinamento
          delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
          Comunita'  europee  ed adeguamento dell'ordinamento interno
          agli atti normativi comunitari». L'art. 5 cosi' recita:
              «Art.  5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E' istituito,
          nell'ambito  del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
          dello  Stato,  un  fondo  di  rotazione con amministrazione
          autonoma  e  gestione  fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un  apposito  conto corrente infruttifero, aperto presso la
          tesoreria  centrale  dello  Stato denominato «Ministero del
          tesoro   -   fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate:
                a) le  disponibilita'  residue  del fondo di cui alla
          legge  3 ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1;
                b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
                c) le  somme  da  individuare  annualmente in sede di
          legge   finanziaria,   sulla  base  delle  indicazioni  del
          Comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE)   ai   sensi  dell'art.  2,  comma  1,  lettera  c),
          nell'ambito   delle   autorizzazioni  di  spesa  recate  da
          disposizioni  di legge aventi le stesse finalita' di quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare;
                d) le  somme  annualmente determinate con la legge di
          approvazione  del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
          di cui all'art. 7.
              3.  Restano  salvi  i  rapporti finanziari direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e  dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748».