ART. 20.
   (Modifiche all'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36,
  recante nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni,
             degli esplosivi e dei congegni assimilati).
1. All'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
"2-bis.  L'autorizzazione  di  cui  al comma 1 puo' essere rilasciata
altresi'  agli  agenti  di  polizia dei Paesi appartenenti all'Unione
europea  e  degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici
accordi  di  collaborazione  interfrontaliera  per  lo svolgimento di
servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia dello Stato.
2-ter.  I  soggetti  autorizzati  ai  sensi  del  comma 2-bis possono
utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa.
2-quater.  Per  i  danni  causati  dagli  agenti  di polizia di Paesi
diversi  da  quelli di cui al comma 2-bis, durante lo svolgimento dei
servizi  di  cui  al  medesimo  comma  2-bis, si osservano, in quanto
compatibili,  le  disposizioni dell'articolo 43 della Convenzione del
19  giugno  1990,  di  applicazione  dell'Accordo  di  Schengen, resa
esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388".
 
          Note all'art. 20:
              -  La legge 21 febbraio 1990, n. 36, reca: «Nuove norme
          sulla   detenzione   delle  armi,  delle  munizioni,  degli
          esplosivi e dei congegni assimilati». Il testo dell'art. 9,
          come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
              «Art.  9.  -  1.  Il  Ministro  dell'interno  o, su sua
          delega,   il  prefetto  della  provincia  di  confine  puo'
          autorizzare  personale appartenente alle forze di polizia o
          ai  servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito
          di  personalita'  dello  Stato  medesimo,  ad  introdurre e
          portare le armi di cui e' dotato per fini di difesa.
              2.   L'autorizzazione   e'   limitata   al  periodo  di
          permanenza   in   Italia  delle  personalita'  accompagnate
          purche'   sussistano,   tra  i  due  Stati,  condizioni  di
          reciprocita'.
              2-bis.  L'autorizzazione  di cui al comma 1 puo' essere
          rilasciata  altresi'  agli  agenti  di  polizia  dei  Paesi
          appartenenti  all'Unione  europea e degli altri Paesi con i
          quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione
          interfrontaliera  per  lo  svolgimento di servizi congiunti
          con agenti delle Forze di polizia dello Stato.
              2-ter.  I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-bis
          possono  utilizzare  le  armi  esclusivamente per legittima
          difesa.
              2-quater.  Per  i danni causati dagli agenti di polizia
          di  Paesi  diversi da quelli di cui al comma 2-bis, durante
          lo  svolgimento dei servizi di cui al medesimo comma 2-bis,
          si   osservano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
          dell'art.  43  della  Convenzione  del  19 giugno  1990, di
          applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva dalla
          legge 30 settembre 1993, n. 388.».
              -  La  legge 30 settembre 1993, n. 388, reca: «Ratifica
          ed esecuzione:
                a)  del  protocollo  di  adesione  del  Governo della
          Repubblica  italiana  all'accordo di Schengen del 14 giugno
          1985  tra  i  Governi degli Stati dell'Unione economica del
          Benelux,  della  Repubblica  federale  di  Germania e della
          Repubblica  francese relativo all'eliminazione graduale dei
          controlli  alle  frontiere  comuni,  con  due dichiarazioni
          comuni;
                b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana
          alla  convenzione  del  19 giugno  1990 di applicazione del
          summenzionato   accordo   di  Schengen,  con  allegate  due
          dichiarazioni  unilaterali  dell'Italia  e  della  Francia,
          nonche'  la  convenzione,  il  relativo  atto  finale,  con
          annessi   l'atto   finale,   il   processo   verbale  e  la
          dichiarazione  comune  dei  Ministri  e  Segretari di Stato
          firmati  in  occasione della firma della citata convenzione
          del   1990,   e   la  dichiarazione  comune  relativa  agli
          articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato;
                c)  dell'accordo  tra  il  Governo  della  Repubblica
          italiana  ed  il Governo della Repubblica francese relativo
          agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b);
              tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990».