ART. 21.
     (Modifiche al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,
       e al decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito,
       con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172).
1.  All'articolo  10,  comma  3,  del decreto legislativo 1° dicembre
1997,  n. 468, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 11 giugno
2002,  n.  108,  convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2002,  n. 172, le parole: "anche in deroga alla disciplina in materia
di  contratti  della  pubblica amministrazione" sono sostituite dalle
seguenti:  "nel  rispetto  della disciplina comunitaria in materia di
appalti".
2.  L'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre 1997,
n. 468, e' abrogato.
 
          Note all'art. 21:
              -  Il  decreto  legislativo  1° dicembre  1997, n. 468,
          reca:  «Revisione  della  disciplina sui lavori socialmente
          utili,  a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n.
          196».  Il  testo  dell'art. 10, come modificato dalla legge
          qui pubblicata, cosi' recita:
              «Art.  10  (Occupazione dei soggetti gia' impegnati nei
          lavori  socialmente  utili).  -  1. Allo scopo di creare le
          necessarie  ed  urgenti  opportunita'  occupazionali  per i
          lavoratori  impegnati nei lavori socialmente utili, facendo
          contemporaneamente  fronte a proprie esigenze istituzionali
          per  l'esecuzione di servizi aggiuntivi non precedentemente
          affidati  in  appalto  o in concessione, le amministrazioni
          pubbliche   di   cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  al  momento  della
          progettazione   dei   lavori   stessi  deliberano  che,  in
          continuita' con i progetti medesimi:
                a) promuoveranno la costituzione di apposite societa'
          miste  che  abbiano ad oggetto attivita' uguali, analoghe o
          connesse a quelle gia' oggetto dei progetti in questione, a
          condizione  che  la  forza  lavoro  in  esse  occupata  sia
          inizialmente  costituita,  nella misura non inferiore al 40
          per  cento,  dai  lavoratori  gia'  impegnati  nei progetti
          stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorche'
          promossi  da  altri enti e nella misura non superiore al 30
          per  cento  da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati;
          tale  condizione  andra'  rispettata  per  un  periodo  non
          inferiore a 60 mesi;
                b) affideranno   a  terzi  scelti  con  procedura  di
          evidenza  pubblica,  lo  svolgimento  di  attivita' uguali,
          analoghe  o  connesse a quelle gia' oggetto dei progetti di
          lavori  socialmente utili, a condizione che la forza lavoro
          in  essi occupata sia costituita nella misura non inferiore
          al  40 per cento dai lavoratori gia' impegnati nei progetti
          stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi, ancorche'
          promossi  da  altri enti e nella misura non superiore al 30
          per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati.
              2.  Gli  enti  interessati  possono  prevedere  che  le
          societa'  miste  di  cui  al  comma  1, lettera a), abbiano
          capitale   non  inferiore  a  lire  200  milioni,  anche  a
          maggioranza  privata  e,  per quanto riguarda la scelta del
          socio   privato   anche   sotto  forma  di  cooperative  di
          produzione  e  lavoro,  gli  enti stessi, anche in deroga a
          norme di legge o di statuto, non sono tenuti a procedure di
          evidenza pubblica nei confronti delle societa' di capitale,
          anche  in forma cooperativa, che risultino aver collaborato
          sin  dall'inizio  alla promozione, gestione e realizzazione
          dei   progetti   di  lavori  socialmente  utili  che  hanno
          preceduto la costituzione delle societa' miste, nonche' nei
          confronti   delle   agenzie   di  promozione  e  di  lavoro
          individuate ai sensi dell'art. 2, comma 4.
              3.  Per  l'affidamento  a  terzi  dello  svolgimento di
          attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle gia' oggetto
          dei  progetti di lavori socialmente utili da essi promossi,
          gli enti interessati possono, nel rispetto della disciplina
          comunitaria in materia di appalti, stipulare convenzioni di
          durata  non  superiore  a 60 mesi con societa' di capitale,
          cooperative  di produzione e lavoro, consorzi di artigiani,
          a  condizione  che  la  forza  lavoro  in esse occupata sia
          costituita  nella  misura  non inferiore al 40 per cento da
          lavoratori  gia'  impegnati  nei progetti stessi, ovvero in
          progetti  di contenuti analoghi ancorche' promossi da altri
          enti  e  nella  misura  non  superiore  al  30 per cento da
          soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualita' di
          dipendenti  a  tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o
          di partecipanti al consorzio.
              4.  Le  previsioni  di  cui ai commi 2 e 3 hanno durata
          transitoria    e    saranno    sostituite,    sulla    base
          dell'esperienza acquisita, entro il 31 dicembre 1999. Tutti
          gli  atti  perfezionati  a  quella  data  conservano  piena
          validita' per tutta la durata in essi prevista.».
              -  Il  decreto  legge  11 giugno  2002,  n.  108, reca:
          «Disposizioni   urgenti   in   materia   di  occupazione  e
          previdenza».  Il  testo  dell'art. 1, come modificato dalla
          legge qui pubblicata, cosi' recita:
              «Art.  1  (Interventi  relativi  a  situazioni di crisi
          aziendale).  -  1.  Per i lavoratori dipendenti da aziende,
          gia'  operanti  in  aree  nelle  quali siano stati attivati
          strumenti  della  programmazione negoziata, appaltatrici di
          lavori  presso  unita'  produttive  di  imprese del settore
          petrolifero  e petrolchimico, con un organico di almeno 300
          lavoratori,   licenziati,   a   seguito   di   processi  di
          ridimensionamento  dei  predetti  appalti,  a  far data dal
          29 marzo  2001  e  comunque non oltre il 31 dicembre 2003 e
          iscritti    nelle    liste    di   mobilita',   la   durata
          dell'indennita' di mobilita', stabilita in quarantotto mesi
          dall'art. 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
          prorogata  per  un  massimo  di trentasei mesi e nel limite
          massimo di seicentotrenta unita', e, comunque, non oltre il
          conseguimento del trattamento pensionistico di anzianita' o
          di  vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per
          tali  lavoratori,  i  requisiti  previsti  dalla disciplina
          vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. La misura dell'indennita' di mobilita' relativa al
          periodo  di proroga e' ridotta del venti per cento rispetto
          alla  misura  gia'  decurtata  al termine del primo anno di
          fruizione.  Per  i  lavoratori in questione, i requisiti di
          cui  agli  articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata
          legge  n.  223  del  1991,  si  considerano  acquisiti  con
          riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso
          le imprese dello stesso settore di attivita'.
              2.   Per  i  lavoratori,  gia'  dipendenti  da  aziende
          operanti  nel  settore  tessile ed ubicate nei territori di
          cui all'Obiettivo 1 del regolamento del regolamento (CE) n.
          1260/1999  del  Consiglio,  del  21 giugno 1999, che, a far
          data  dal giugno  1996  e  senza  soluzione di continuita',
          abbiano    fruito    del   trattamento   straordinario   di
          integrazione  salariale  per ristrutturazione aziendale, in
          base  alle  delibere  CIPE  del 18 ottobre 1994, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, e del
          26 gennaio  1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63
          del  15 marzo  1996,  licenziati  nel periodo dal 1° giugno
          2002   al   31 maggio  2003  ed  iscritti  nelle  liste  di
          mobilita',   la   durata   dell'indennita'   di  mobilita',
          stabilita  in  quarantotto mesi dall'art. 7, comma 2, della
          legge  23 luglio  1991, n. 223, e' prorogata per un massimo
          di  quarantotto  mesi  e  nel  limite massimo di centoventi
          unita',   e,  comunque,  non  oltre  il  conseguimento  del
          trattamento  pensionistico di anzianita' o di vecchiaia, in
          riferimento  ai quali sono confermati, per tali lavoratori,
          i  requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di
          entrata   in   vigore   del  presente  decreto.  La  misura
          dell'indennita' di mobilita' relativa al periodo di proroga
          e'  ridotta  del  venti per cento rispetto alla misura gia'
          decurtata al termine del primo anno di fruizione.
              3.  Le  aziende  interessate dagli interventi di cui ai
          commi  1  e  2 sono tenute a versare all'Istituto nazionale
          della previdenza sociale (I.N.P.S.), all'atto del pagamento
          delle  somme  previste  dall'art.  5, comma 4, della citata
          legge  n.  223  del  1991,  un  importo  pari all'onere del
          trattamento  economico  di  mobilita' per un periodo di sei
          mesi,   compresi  gli  oneri  relativi  alla  contribuzione
          figurativa.
              4.    Ai    lavoratori    interessati    alla   proroga
          dell'indennita'  di mobilita' prevista dai commi 1 e 2 deve
          essere  offerta  la  possibilita' di partecipare a percorsi
          formativi o alle iniziative decise dai centri per l'impiego
          finalizzate  alla  ricollocazione occupazionale. La mancata
          ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati alle
          attivita'  formative  comporta la decadenza dai benefici di
          cui ai commi 1 e 2. L'INPS Verifica l'effettivo impegno dei
          lavoratori nelle predette attivita'.
              5.  Ai  lavoratori  licenziati  da aziende operanti nel
          settore  della  sanita'  privata, con un organico superiore
          alle  millecinquecento unita' lavorative, assoggettate alla
          procedura  di  amministrazione straordinaria con cessazione
          dell'esercizio   di   impresa   ed   operanti   nelle  aree
          individuate  ai sensi degli Obiettivi 1 e 2 del regolamento
          (CE)  n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per i
          quali  sia scaduto, entro il 14 maggio 2002, il trattamento
          straordinario d'integrazione salariale disposto con decreto
          legislativo  8 luglio  1999, n. 270, e' corrisposto, per la
          durata  di  ventiquattro  mesi  e  nel  limite  massimo  di
          milleottocento  unita', un trattamento pari all'ottanta per
          cento  dell'importo  massimo  dell'indennita' di mobilita',
          cosi' come previsto dalle vigenti disposizioni, comprensivo
          della  contribuzione  figurativa  e  degli  assegni  per il
          nucleo familiare, ove spettanti.
              6.  I  lavoratori  fruitori  del  trattamento di cui al
          comma  5  sono  tenuti a frequentare, durante il periodo di
          durata   del  trattamento  medesimo,  corsi  di  formazione
          professionale,  indetti dalla regione o dai competenti enti
          locali, finalizzati sia ad aggiornamento e riqualificazione
          professionale  che  a  percorsi  di ricollocazione posti in
          essere  per  i lavoratori stessi. La mancata ingiustificata
          partecipazione  dei  soggetti  interessati  alle  attivita'
          formative  comporta  la  decadenza  dai  benefici di cui al
          comma 5.  Sono esentati dalla partecipazione alle attivita'
          formative i lavoratori che, nell'arco dei ventiquattro mesi
          di  fruizione  della  indennita',  maturino il diritto alla
          pensione.
              7. Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5
          sono  promosse,  da  parte delle amministrazioni pubbliche,
          procedure   per   l'affidamento  all'esterno  di  attivita'
          attraverso   la  stipula,  nel  rispetto  della  disciplina
          comunitaria  in  materia  di  appalti,  di  convenzioni con
          societa'  di  capitale, cooperative di produzione e lavoro,
          consorzi  di artigiani, a condizione che la forza lavoro in
          essi occupata sia costituita, in misura non inferiore al 40
          per cento, dai lavoratori di cui al comma 5.
              8.  I  lavoratori beneficiari del trattamento di cui al
          comma 5, interessati ad intraprendere un'attivita' autonoma
          in  forma  singola o associata, possono ottenere, secondo i
          criteri  di  cui  al  regolamento del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale  17 febbraio  1993,  n.  142, la
          corresponsione  anticipata  del predetto trattamento, nella
          misura  non  ancora fruita alla data di presentazione della
          richiesta.  Le  somme corrisposte a titolo di anticipazione
          del   trattamento   sono  cumulabili  con  eventuali  altri
          benefici  previsti  dalla normativa in vigore in materia di
          lavoro autonomo.
              8-bis. In deroga all'art. 3 della legge 23 luglio 1991,
          n. 223, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e'
          autorizzato,  con proprio decreto, a concedere una proroga,
          non  superiore  a  dodici mesi e per un massimo di ventidue
          unita',   del  trattamento  straordinario  di  integrazione
          salariale  ad  aziende  al cui capitale sociale partecipano
          finanziarie  pubbliche,  costituite  in  data  anteriore al
          31 marzo  1998  per  svolgere  attivita'  di  reimpiego dei
          lavoratori  provenienti  da  unita'  produttive interamente
          dismesse  appartenenti al settore siderurgico pubblico, che
          successivamente   hanno   cessato   l'attivita'  in  quanto
          sottoposte  a  procedura  fallimentare entro e non oltre la
          data   del   31 ottobre   2001,  a  seguito  della  mancata
          omologazione del concordato preventivo.
              8-ter. Gli oneri derivanti dagli interventi previsti al
          comma  8-bis,  stabiliti  in misura non superiore a 350.000
          euro,  sono  posti  a  carico  del Fondo di cui all'art. 1,
          comma   7,   del  decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  148,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
          n.  236,  come  rideterminato  da  ultimo  dalla  tabella D
          allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.».
              -  La  legge 31 luglio 2002, n. 172, reca: «Conversione
          in  legge,  con  modificazioni, del decreto legge 11 giugno
          2002,  n.  108,  recante disposizioni urgenti in materia di
          occupazione e previdenza».