ART. 22.
    (Delega al Governo per l'integrale attuazione della direttiva
         96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate
                         dell'inquinamento).
1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata  in  vigore  della presente legge, un decreto legislativo per
l'integrale  attuazione  della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e
la  riduzione  integrate  dell'inquinamento,  mediante  modifiche  al
decreto  legislativo  4  agosto  1999,  n.  372,  in base ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a)  estensione  delle  disposizioni del citato decreto legislativo n.
372  del 1999, limitate agli impianti industriali esistenti, anche ai
nuovi  impianti  e a quelli sostanzialmente modificati, anche tenendo
conto  di  quanto  previsto dall'articolo 77, comma 3, della legge 27
dicembre 2002, n. 289;
b)  indicazione esemplificativa delle autorizzazioni gia' in atto, da
considerare assorbite nell'autorizzazione integrata;
c)  adeguamento  delle  previsioni di cui agli articoli 216 e 217 del
testo  unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio
1934,  n.  1265, alla normativa nazionale e comunitaria in materia di
autorizzazione integrata ambientale.
 
          Note all'art. 22:
              -  La  direttiva  96/61/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
          10 ottobre 1996, n. L 257.
              -  Il  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, reca:
          «Attuazione   della   direttiva   96/61/CE   relativa  alla
          prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento».
              -  La  legge 27 dicembre 2002, 289, reca: «Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato  (legge finanziaria 2003).». Il comma 3 dell'art. 77,
          cosi' recita:
              «3.   Sono   soggetti   ad   autorizzazione   integrata
          ambientale  statale  tutti  gli impianti esistenti, nonche'
          quelli  di  nuova  realizzazione,  relativi  alle attivita'
          industriali  di  cui  all'art.  1, comma 1, del decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 10 agosto 1988, n.
          377,  rientranti  nelle  categorie elencate nell'allegato I
          della  direttiva  96/61/CE  del Consiglio, del 24 settembre
          1996».
              -  Il  regio  decreto  27 luglio  1934,  n.  1265 reca:
          «Approvazione  del  testo unico delle leggi sanitarie». Gli
          articoli 216 e 217, recitano:
              «Art.  216.  - Le manifatture o fabbriche che producono
          vapori,  gas  o  altre  esalazioni  insalubri o che possono
          riuscire   in  altro  modo  pericolose  alla  salute  degli
          abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.
              La  prima  classe  comprende  quelle che debbono essere
          isolate  nelle  campagne e tenute lontane dalle abitazioni;
          la  seconda  quelle  che  esigono  speciali  cautele per la
          incolumita' del vicinato.
              Questo  elenco,  compilato  dal  consiglio superiore di
          sanita',  e'  approvato dal Ministro per l'interno, sentito
          il  Ministro  per  le  corporazioni,  e  serve di norma per
          l'esecuzione delle presenti disposizioni.
              Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco
          sono   seguite   per   iscrivervi  ogni  altra  fabbrica  o
          manifattura  che posteriormente sia riconosciuta insalubre.
          Una  industria  o  manifattura la quale sia inscritta nella
          prima  classe,  puo'  essere  permessa nell'abitato, quante
          volte   l'industriale   che   l'esercita   provi  che,  per
          l'introduzione  di  nuovi metodi o speciali cautele, il suo
          esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.
              Chiunque  intende  attivare  una fabbrica o manifattura
          compresa  nel  sopra  indicato elenco, deve quindici giorni
          prima  darne  avviso  per  iscritto  al podesta', il quale,
          quando  lo  ritenga  necessario nell'interesse della salute
          pubblica,  puo'  vietarne  l'attivazione  o  subordinarla a
          determinate cautele.
              Il   contravventore   e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000.».
              «Art.  217.  -  Quando  vapori, gas o altre esalazioni,
          scoli  di  acque,  rifiuti  solidi o liquidi provenienti da
          manifatture  o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di
          danno  per  la  salute  pubblica,  il podesta' prescrive le
          norme  da  applicare per prevenire o impedire il danno e il
          pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.
              Nel  caso  di inadempimento il podesta' puo' provvedere
          di  ufficio  nei  modi  e termini stabiliti nel testo unico
          della legge comunale e provinciale.».