Art. 23
    Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443

  1.  All'articolo  1  della  legge  21  dicembre  2001, n. 443, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 17:
      1)  dopo  le  parole:  "del medesimo decreto legislativo", sono
aggiunte le seguenti: "solo nel caso in cui";
      2)  dopo  la  parola: "costruzione", sono aggiunte le seguenti:
"siano  utilizzate,  senza  trasformazioni  preliminari,  secondo  le
modalita'  previste nel progetto sottoposto a VIA ovvero, qualora non
sottoposto   a  VIA,  secondo  le  modalita'  previste  nel  progetto
approvato  dall'autorita'  amministrativa  competente  previo  parere
dell'ARPA";
    b) al comma 18, le parole: "e' verificato", sono sostituite dalle
seguenti:   "puo'   essere  verificato  in  accordo  alle  previsioni
progettuali anche";
    c) al comma 19:
      1)  le  parole:  "ivi  incluso" sono sostituite dalle seguenti:
"purche'  sia  progettualmente previsto l'utilizzo di tali materiali,
intendendosi per tale anche";
      2)  dopo  le parole: "autorizzata dall'autorita' amministrativa
competente",  sono  aggiunte  le  seguenti:  "previo, ove il relativo
progetto non sia sottoposto a VIA, parere dell'ARPA";
      3)  dopo  il  primo periodo e' aggiunto il seguente: "Qualora i
materiali  di  cui  al comma 17 siano destinati a differenti cicli di
produzione  industriale,  le  autorita'  amministrative competenti ad
esercitare  le  funzioni di vigilanza e controllo sui medesimi cicli,
provvedono  a  verificare,  senza  oneri  aggiuntivi  per  la finanza
pubblica,  anche  mediante  l'effettuazione  di  controlli periodici,
l'effettiva  destinazione  all'uso  autorizzato  dei materiali; a tal
fine l'utilizzatore e' tenuto a documentarne provenienza, quantita' e
specifica destinazione".
 
          Note all'art. 23:
              -  La  legge 21 dicembre 2001, n. 443, reca: "Delega al
          Governo   in  materia  di  infrastrutture  ed  insediamenti
          produttivi  strategici  ed altri interventi per il rilancio
          delle  attivita'  produttive".  Il  testo dell'art. 1, come
          modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
              "Art. 1 (Delega al Governo in materia di infrastrutture
          ed  insediamenti  produttivi strategici ed altri interventi
          per  il  rilancio  delle  attivita'  produttive).  -  1. Il
          Governo,  nel  rispetto  delle  attribuzioni costituzionali
          delle  regioni,  individua  le  infrastrutture  pubbliche e
          private  e  gli  insediamenti  produttivi  strategici  e di
          preminente   interesse   nazionale  da  realizzare  per  la
          modernizzazione  e  lo sviluppo del Paese. L'individuazione
          e'  operata,  a  mezzo  di  un  programma  predisposto  dal
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con
          i  Ministri  competenti  e  le  regioni o province autonome
          interessate  e  inserito,  previo  parere del CIPE e previa
          intesa  della  Conferenza  unificata  di cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, nel Documento
          di  programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione
          dei     relativi    stanziamenti.    Nell'individuare    le
          infrastrutture  e  gli  insediamenti  strategici  di cui al
          presente  comma,  il  Governo  procede secondo finalita' di
          riequilibrio  socio-economico  fra  le  aree del territorio
          nazionale,  nonche'  a  fini  di  garanzia  della sicurezza
          strategica      e     di     contenimento     dei     costi
          dell'approvvigionamento   energetico   del   Paese   e  per
          l'adeguamento    della   strategia   nazionale   a   quella
          comunitaria  delle  infrastrutture  e  della  gestione  dei
          servizi pubblici locali di difesa dell'ambiente. Al fine di
          sviluppare    la   portualita'   turistica,   il   Governo,
          nell'individuare   le  infrastrutture  e  gli  insediamenti
          strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate alla
          nautica da diporto di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e
          b),  del regolamento di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  2 dicembre  1997,  n.  509.  Il programma tiene
          conto  del  Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel
          programma  di  infrastrutture  strategiche non comprese nel
          Piano   generale   dei   trasporti  costituisce  automatica
          integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di
          legge  finanziaria  ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
          i-ter),  della  legge  5 agosto  1978, n. 468, e successive
          modificazioni,  le risorse necessarie, che si aggiungono ai
          finanziamenti  pubblici,  comunitari  e  privati allo scopo
          disponibili, senza diminuzione delle risorse gia' destinate
          ad opere concordate con le regioni e le province autonome e
          non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione
          della  presente  legge  il  programma e' approvato dal CIPE
          entro  il  31 dicembre  2001.  Gli  interventi previsti dal
          programma   sono   automaticamente  inseriti  nelle  intese
          istituzionali  di  programma  e  negli accordi di programma
          quadro  nei  comparti  idrici  ed ambientali, ai fini della
          individuazione     delle     priorita'     e     ai    fini
          dell'armonizzazione  con  le  iniziative gia' incluse nelle
          intese  e  negli  accordi  stessi, con le indicazioni delle
          risorse  disponibili  e da reperire, e sono compresi in una
          intesa  generale quadro avente validita' pluriennale tra il
          Governo  e  ogni  singola  regione o provincia autonoma, al
          fine  del  congiunto  coordinamento  e  realizzazione delle
          opere.
              1-bis.  Il  programma  da  inserire  nel  Documento  di
          programmazione   economico-finanziaria  deve  contenere  le
          seguenti indicazioni:
                a) elenco  delle  infrastrutture e degli insediamenti
          strategici da realizzare;
                b) costi stimati per ciascuno degli interventi;
                c) risorse    disponibili   e   relative   fonti   di
          finanziamento;
                d) stato  di  realizzazione degli interventi previsti
          nei programmi precedentemente approvati;
                e) quadro  delle risorse finanziarie gia' destinate e
          degli    ulteriori    finanziamenti    necessari   per   il
          completamento degli interventi.
              2.  Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, nel rispetto
          delle  attribuzioni  costituzionali  delle  regioni,  entro
          dodici  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,  uno  o piu' decreti legislativi volti a definire un
          quadro  normativo  finalizzato  alla  celere  realizzazione
          delle  infrastrutture  e  degli insediamenti individuati ai
          sensi  del  comma 1, a tal fine riformando le procedure per
          la    valutazione    di    impatto   ambientale   (VIA)   e
          l'autorizzazione  integrata  ambientale, limitatamente alle
          opere  di  cui  al  comma  1  e  comunque  nel rispetto del
          disposto   dell'art.   2  della  direttiva  85/337/CEE  del
          Consiglio   del   27 giugno  1985,  come  modificata  dalla
          direttiva   97/11/CE  del  Consiglio  del  3 marzo  1997  e
          introducendo  un  regime  speciale,  anche  in  deroga agli
          articoli 2,  da  7  a  16,  19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34,
          37-bis, 37-ter e 37-quater della legge 11 febbraio 1994, n.
          109,  e  successive  modificazioni,  nonche' alle ulteriori
          disposizioni  della medesima legge che non siano necessaria
          ed  immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) disciplina  della  tecnica  di finanza di progetto
          per  finanziare  e realizzare, con il concorso del capitale
          privato,  le  infrastrutture  e  gli insediamenti di cui al
          comma 1;
                b) definizione   delle   procedure   da   seguire  in
          sostituzione   di  quelle  previste  per  il  rilascio  dei
          provvedimenti  concessori  o  autorizzatori di ogni specie;
          definizione della durata delle medesime non superiore a sei
          mesi   per   la   approvazione  dei  progetti  preliminari,
          comprensivi  di  quanto  necessario  per  la localizzazione
          dell'opera  d'intesa con la regione o la provincia autonoma
          competente,   che,   a   tal   fine,   provvede  a  sentire
          preventivamente  i  comuni  interessati,  e,  ove prevista,
          della  VIA;  definizione  delle procedure necessarie per la
          dichiarazione  di  pubblica  utilita',  indifferibilita' ed
          urgenza  e  per la approvazione del progetto definitivo, la
          cui  durata non puo' superare il termine di ulteriori sette
          mesi;  definizione  di termini perentori per la risoluzione
          delle  interferenze  con  servizi  pubblici  e privati, con
          previsione  di  responsabilita'  patrimoniali  in  caso  di
          mancata tempestiva risoluzione;
                c) attribuzione  al  CIPE,  integrato  dai presidenti
          delle  regioni  e  delle province autonome interessate, del
          compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare
          il  progetto  preliminare  e  definitivo, di vigilare sulla
          esecuzione    dei    progetti    approvati,   adottando   i
          provvedimenti   concessori   ed   autorizzatori  necessari,
          comprensivi   della   localizzazione   dell'opera   e,  ove
          prevista, della VIA istruita dal competente Ministero.
              Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura
          le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto
          necessario   per   l'attivita'   del   CIPE,   avvalendosi,
          eventualmente,   di  una  apposita  struttura  tecnica,  di
          advisor  e  di  commissari straordinari, che agiscono con i
          poteri  di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997,
          n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
          1997,   n.   135,   nonche'   della   eventuale   ulteriore
          collaborazione richiesta al Ministero dell'economia e delle
          finanze  nel  settore  della  finanza  di  progetto, ovvero
          offerta  dalle regioni o province autonome interessate, con
          oneri a proprio carico;
                d) modificazione   della  disciplina  in  materia  di
          conferenza di servizi, con la previsione della facolta', da
          parte  di  tutte le amministrazioni competenti a rilasciare
          permessi autorizzazioni comunque denominati, di propone, in
          detta conferenza, nel termine perentorio di novanta giorni,
          prescrizioni  e varianti migliorative che non modificano la
          localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere;
          le   prescrizioni   e  varianti  migliorative  proposte  in
          conferenza   sono   valutate   dal   CIPE   ai  fini  della
          approvazione del progetto definitivo;
                e) affidamento,  mediante  gara  ad evidenza pubblica
          nel  rispetto  delle  direttive  dell'Unione europea, della
          realizzazione  delle infrastrutture strategiche ad un unico
          soggetto contraente generale o concessionarlo;
                f) disciplina dell'affidamento a contraente generale,
          con  riferimento  all'art.  1 della direttiva 93/37/CEE del
          Consiglio  del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con
          qualsiasi  mezzo  di  un'opera  rispondente  alle  esigenze
          specificate   dal  soggetto  aggiudicatore;  il  contraente
          generale  e' distinto dal concessionario di opere pubbliche
          per  l'esclusione  dalla gestione dell'opera eseguita ed e'
          qualificato    per   specifici   connotati   di   capacita'
          organizzativa   e  tecnico-realizzativa,  per  l'assunzione
          dell'onere   relativo   all'anticipazione   temporale   del
          finanziamento  necessario  alla realizzazione dell'opera in
          tutto  o  in  parte  con  mezzi  finanziari privati, per la
          liberta'  di  forme  nella realizzazione dell'opera, per la
          natura  prevalente di obbligazione di risultato complessivo
          del   rapporto   che   lega   detta   figura   al  soggetto
          aggiudicatore  e  per  l'assunzione  del  relativo rischio;
          previsione  dell'obbligo, da parte del contraente generale,
          di  prestazione  di  adeguate  garanzie e di partecipazione
          diretta  al  finanziamento  dell'opera o di reperimento dei
          mezzi finanziari occorrenti;
                g) previsione    dell'obbligo    per    il   soggetto
          aggiudicatore,  nel  caso  in  cui  l'opera  sia realizzata
          prevalentemente   con  fondi  pubblici,  di  rispettare  la
          normativa  europea in tema di evidenza pubblica e di scelta
          dei  fornitori  di  beni o servizi, ma con soggezione ad un
          regime  derogatorio  rispetto  alla citata legge n. 109 del
          1994  per  tutti  gli aspetti di essa non aventi necessaria
          rilevanza comunitaria;
                h) introduzione  di  specifiche  deroghe alla vigente
          disciplina  in materia di aggiudicazione di lavori pubblici
          e  di  realizzazione  degli stessi, fermo il rispetto della
          normativa    comunitaria,   finalizzate   a   favorire   il
          contenimento  dei  tempi  e  la massima flessibilita' degli
          strumenti  giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad
          un  contraente  generale,  previsione  che lo stesso, ferma
          restando la sua responsabilita', possa liberamente affidare
          a   terzi   l'esecuzione   delle  proprie  prestazioni  con
          l'obbligo  di  rispettare,  in  ogni  caso, la legislazione
          antimafia e quella relativa ai requisiti prescritti per gli
          appaltatori;  previsione  della  possibilita' di costituire
          una  societa'  di  progetto ai sensi dell'art. 37-quinquies
          della   citata   legge  n.  109  del  1994,  anche  con  la
          partecipazione  di  istituzioni finanziarie, assicurative e
          tecnico-operative  gia'  indicate  dallo  stesso contraente
          generale   nel   corso   della  procedura  di  affidamento;
          previsione    della   possibilita'   di   emettere   titoli
          obbligazionari  ai sensi dell'art. 37-sexies della legge n.
          109  del  1994,  ovvero  di  avvalersi  di  altri strumenti
          finanziari,  con  la  previsione  del  relativo  regime  di
          garanzia  di  restituzione,  anche  da  parte  di  soggetti
          aggiudicatori,  ed  utilizzazione  dei  medesimi  titoli  e
          strumenti  finanziari  per  la  costituzione  delle riserve
          bancarie   o   assicurative   previste  dalla  legislazione
          vigente;
                i) individuazione di adeguate misure atte a valutare,
          ai  fini  di  una  migliore  realizzazione  dell'opera,  il
          regolare assolvimento degli obblighi assunti dal contraente
          generale  nei  confronti  di  terzi ai quali abbia affidato
          l'esecuzione di proprie prestazioni;
                l)  previsione,  in  caso  di  concessione  di  opera
          pubblica  unita  a  gestione  della  stessa, e tenuto conto
          della   redditivita'   potenziale   della   stessa,   della
          possibilita'  di  corrispondere al concessionario, anche in
          corso d'opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede
          di  gara,  un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento
          economico  dell'opera,  anche  a  fronte  della prestazione
          successiva   di   beni   o  servizi  allo  stesso  soggetto
          aggiudicatore  relativamente  all'opera realizzata, nonche'
          della  possibilita'  di fissare la durata della concessione
          anche  oltre trenta anni, in relazione alle caratteristiche
          dell'opera, e di consentire al concessionario di affidare a
          terzi  i  lavori,  con  il  solo vincolo delle disposizioni
          della  citata direttiva 93/37/CEE relative agli appalti del
          concessionario   e  nel  limite  percentuale  eventualmente
          indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;
                m) previsione   del  rispetto  dei  piani  finanziari
          allegati  alle concessioni in essere per i concessionari di
          pubblici servizi affidatari di nuove concessioni;
                n) previsione,  dopo  la  stipula  dei  contratti  di
          progettazione,   appalto,   concessione   o  affidamento  a
          contraente  generale,  di  forme di tutela risarcitoria per
          equivalente,  con  esclusione della reintegrazione in forma
          specifica;    restrizione,    per   tutti   gli   interessi
          patrimoniali,  della  tutela  cautelare al pagamento di una
          provvisionale;
                o) previsione di apposite procedure di collaudo delle
          opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto
          da   specifiche  esigenze  tecniche,  il  ricorso  anche  a
          strutture  tecniche esterne di supporto alle commissioni di
          collaudo.
              3.  I  decreti  legislativi  previsti  dal comma 2 sono
          emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui
          all'art.  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
          nonche'  quello  delle competenti Commissioni parlamentari,
          che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei
          due  anni  successivi  alla  loro emanazione possono essere
          emanate  disposizioni correttive ed integrative dei decreti
          legislativi,   nel  rispetto  della  medesima  procedura  e
          secondo gli stessi principi e criteri direttivi. Il Governo
          integra  e  modifica  il  regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  21 dicembre 1999, n. 554, in
          conformita'  alle  previsioni  della  presente  legge e dei
          decreti legislativi di cui al comma 2.
              3-bis.  In  alternativa  alle procedure di approvazione
          dei  progetti  preliminari e definitivi, di cui al comma 2,
          l'approvazione  dei  progetti  definitivi  degli interventi
          individuati  nel  comma  1 puo' essere disposta con decreto
          del   Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri,  previa
          deliberazione  del  CIPE  integrato  dai  presidenti  delle
          regioni  o  delle province autonome interessate, sentita la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997, n. 281, e previo parere delle
          competenti   Commissioni   parlamentari.  Con  il  predetto
          decreto  sono  dichiarate la compatibilita' ambientale e la
          localizzazione   urbanistica   dell'intervento  nonche'  la
          pubblica utilita' dell'opera; lo stesso decreto sostituisce
          ogni altro permesso, autorizzazione o approvazione comunque
          denominati,  e  consente la realizzazione di tutte le opere
          ed attivita' previste nel progetto approvato.
              4.  Limitatamente  agli  anni 2002 e 2003 il Governo e'
          delegato  ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di
          entrata  in  vigore  della presente legge, nel rispetto dei
          principi  e dei criteri direttivi di cui al comma 2, previo
          parere  favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle
          regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          e  le  competenti  Commissioni  parlamentari,  uno  o  piu'
          decreti  legislativi recanti l'approvazione definitiva, nei
          limiti  delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici
          progetti  di infrastrutture strategiche individuate secondo
          quanto previsto al comma 1.
              5.  Ai  fini  della presente legge, sono fatte salve le
          competenze   delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
          province  autonome  previste dagli statuti speciali e dalle
          relative norme di attuazione.
              6.   In  alternativa  a  concessioni  e  autorizzazioni
          edilizie,   a   scelta   dell'interessato,  possono  essere
          realizzati,   in   base   a  semplice  denuncia  di  inizio
          attivita', ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre
          1993,  n.  398,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'art. 2, comma
          60,  della  legge  23 dicembre  1996.  n. 662, e successive
          modificazioni:
                a) gli  interventi edilizi minori, di cui all'art. 4,
          comma 7, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398;
                b) le  ristrutturazioni  edilizie,  comprensive della
          demolizione  e  ricostruzione  con  la  stessa volumetria e
          sagoma.  Ai  fini del calcolo della volumetria non si tiene
          conto  delle  innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
          normativa antisismica;
                c) gli  interventi  ora  sottoposti a concessione, se
          sono  specificamente  disciplinati  da  piani attuativi che
          contengano    precise    disposizioni   plano-volumetriche,
          tipologiche,  formali e costruttive, la cui sussistenza sia
          stata  esplicitamente  dichiarata dal consiglio comunale in
          sede  di  approvazione degli stessi piani o di ricognizione
          di  quelli  vigenti.  Relativamente  ai piani attuativi che
          sono  stati  approvati  anteriormente all'entrata in vigore
          della  presente  legge, l'atto di ricognizione dei piani di
          attuazione   deve   avvenire   entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta  degli  interessati;  in  mancanza  si  prescinde
          dall'atto   di   ricognizione,   purche'   il  progetto  di
          costruzione   venga   accompagnato  da  apposita  relazione
          tecnica  nella  quale venga asseverata l'esistenza di piani
          attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
                d) i  sopralzi,  le  addizioni,  gli ampliamenti e le
          nuove   edificazioni   in   diretta  esecuzione  di  idonei
          strumenti  urbanistici  diversi  da  quelli  indicati  alla
          lettera c), ma recanti analoghe previsioni di dettaglio.
              7.  Nulla  e' innovato quanto all'obbligo di versare il
          contributo  commisurato  agli oneri di urbanizzazione ed al
          costo di costruzione.
              8.  La realizzazione degli interventi di cui al comma 6
          che     riguardino    immobili    sottoposti    a    tutela
          storico-artistica o paesaggistico-ambientale e' subordinata
          al  preventivo  rilascio  del  parere o dell'autorizzazione
          richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano
          in  particolare  le  disposizioni  del  testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  in  materia  di beni culturali e
          ambientali,  di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
          n. 490.
              9.   Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento  sia
          sottoposto  ad  un  vincolo la cui tutela compete, anche in
          via  di  delega,  alla  stessa amministrazione comunale, il
          termine di venti giorni per la presentazione della denuncia
          di  inizio dell'attivita', di cui all'art. 4, comma 11, del
          decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio
          del  relativo  atto  di  assenso.  Ove  tale  atto  non sia
          favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
              10.  Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento  sia
          sottoposto   ad  un  vincolo  la  cui  tutela  non  compete
          all'amministrazione  comunale, ove il parere favorevole del
          soggetto   preposto  alla  tutela  non  sia  allegato  alla
          denuncia,   il  competente  ufficio  comunale  convoca  una
          conferenza  di  servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
          14-ter,  14-quater  della  legge  7 agosto  1990, n. 241, e
          successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la
          presentazione   della  denuncia  di  inizio  dell'attivita'
          decorre  dall'esito  della conferenza. In caso di esito non
          favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
              11.  Il comma 8 dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre
          1993, n. 398, e' abrogato.
              12.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 6 si applicano
          nelle   regioni   a   statuto  ordinario  a  decorrere  dal
          novantesimo  giorno  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  legge, salvo che le leggi regionali emanate prima
          della  data di entrata in vigore della presente legge siano
          gia'  conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e
          d)   del  medesimo  comma  6,  anche  disponendo  eventuali
          categorie  aggiuntive e differenti presupposti urbanistici.
          Le  regioni  a statuto ordinario possono ampliare o ridurre
          l'ambito  applicativo  delle disposizioni di cui al periodo
          precedente.
              13. E' fatta in ogni caso salva la potesta' legislativa
          esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province
          autonome di Trento e di Bolzano.
              14.  Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare,  entro  il
          30 giugno  2003,  un decreto legislativo volto a introdurre
          nel   testo   unico   delle   disposizioni   legislative  e
          regolamentari  in materia edilizia, di cui all'art. 7 della
          legge  8 marzo  1999, n. 50, e successive modificazioni, le
          modifiche   strettamente   necessarie  per  adeguarlo  alle
          disposizioni di cui ai commi da 6 a 13.
              15. I soggetti che effettuano attivita' di gestione dei
          rifiuti  la  cui classificazione e' stata modificata con la
          decisione   della   Commissione   europea  2001/118/CE  del
          16 gennaio  2001  inoltrano  richiesta all'ente competente,
          entro  trenta  giorni dall'entrata in vigore della presente
          legge,  presentando  domanda  di  autorizzazione  ai  sensi
          dell'art.  28  del  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22,  e  successive  modificazioni,  o  iscrizione  ai sensi
          dell'art.  30 del medesimo decreto legislativo, indicando i
          nuovi  codici dei rifiuti per i quali si intende proseguire
          l'attivita'  di  gestione  dei  rifiuti.  L'attivita'  puo'
          essere   proseguita  fino  all'emanazione  del  conseguente
          provvedimento  da  parte  dell'ente  competente al rilascio
          delle  autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato decreto
          legislativo  n. 22 del 1997. Le suddette attivita' non sono
          soggette alle procedure per la VIA in quanto le stesse sono
          attivita' gia' in essere.
              16.  Con  riferimento alle competenze delle regioni, di
          cui  all'art.  19  del  decreto legislativo n. 22 del 1997,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge  le  regioni  emanano  norme  affinche' gli
          uffici  pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti
          in   plastica  con  una  quota  di  manufatti  in  plastica
          riciclata  pari  almeno  al  40  per  cento  del fabbisogno
          stesso.
              17.  Il comma 3, lettera b), dell'art. 7 ed il comma 1,
          lettera  f-bis)  dell'art.  8 del decreto-legislativo n. 22
          del  1997 si interpretano nel senso che le terre e rocce da
          scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono,
          percio',  escluse  dall'ambito di applicazione del medesimo
          decreto  legislativo,  solo  nel  caso  in cui anche quando
          contaminate,  durante  il  ciclo  produttivo,  da  sostanze
          inquinanti   derivanti   dalle  attivita'  di  escavazione,
          perforazione   e   costruzione   siano   utilizzate,  senza
          trasformazioni  preliminari,  secondo le modalita' previste
          nel   progetto   sottoposto   a  VIA  ovvero,  qualora  non
          sottoposto   a  VIA,  secondo  le  modalita'  previste  nel
          progetto approvato dall'autorita' amministrativa competente
          previo  parere  dell'ARPA, sempreche' la composizione media
          dell'intera   massa  non  presenti  una  concentrazione  di
          inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme
          vigenti.
              18.  Il  rispetto  dei  limiti  di cui al comma 17 puo'
          essere  verificato  in  accordo alle previsioni progettuali
          anche  mediante  accertamenti  sui siti di destinazione dei
          materiali  da  scavo.  I  limiti  massimi  accettabili sono
          individuati  dall'allegato  1,  tabella  1,  colonna B, del
          decreto  ministeriale  25 ottobre 1999, n. 471 del Ministro
          dell'ambiente  e  successive  modificazioni,  salvo  che la
          destinazione  urbanistica  del  sito non richieda un limite
          inferiore.
              19.  Per  i materiali di cui al comma 17 si intende per
          effettivo  utilizzo  per reinterri, riempimenti, rilevati e
          macinati  anche  la  destinazione  a  differenti  cicli  di
          produzione   industriale,   purche'   sia   progettualmente
          previsto  l'utilizzo  di  tali  materiali, intendendosi per
          tale  anche il riempimento delle cave coltivate, nonche' la
          ricollocazione   in   altro   sito,   a   qualsiasi  titolo
          autorizzata    dall'autorita'   amministrativa   competente
          previo,  ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA,
          parere  dell'ARPA,  a  condizione  che  siano  rispettati i
          limiti   di  cui  al  comma  18  e  la  ricollocazione  sia
          effettuata  secondo  modalita' di rimodellazione ambientale
          del territorio interessato.
              Qualora  i materiali di cui al comma 17 siano destinati
          a  differenti cicli di produzione industriale, le autorita'
          amministrative  competenti  ad  esercitare  le  funzioni di
          vigilanza  e  di controllo sui medesimi cicli, provvedono a
          verificare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,
          anche  mediante  l'effettuazione  di  controlli  periodici,
          l'effettiva destinazione all'uso autorizzato dei materiali;
          a   tal   fine  l'utilizzatore  e'  tenuto  a  documentarne
          provenienza, quantita' e specifica destinazione.".