ART. 24.
      (Modifica al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18,
             in materia di servizi di assistenza a terra
                    negli aeroporti comunitari).
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1999,
n. 18, dopo le parole: "aperta a tutti i prestatori interessati" sono
inserite  le  seguenti: "selezionati per un periodo di durata massima
di sette anni".
 
          Note all'art. 24:
              -  Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, reca:
          «Attuazione  della  direttiva  96/67/CE  relativa al libero
          accesso  al mercato dei servizi di assistenza a terra negli
          aeroporti  della  Comunita».  Il  testo  dell'art. 11, come
          modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita:
              «Art.   11   (Procedure   di   selezione).   -  1.  Per
          l'individuazione  dei prestatori delle categorie di servizi
          di  assistenza  a  terra  il  cui  accesso  e' sottoposto a
          limitazioni o a provvedimenti di deroga di cui all'art. 12,
          comma  1,  l'ente  di gestione indice una gara d'appalto ai
          sensi   del  decreto  legislativo  7 marzo  1995,  n.  158,
          pubblicata  anche  nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
          europee,   aperta   a   tutti   i   prestatori  interessati
          selezionati  per un periodo di durata massima di sette anni
          e  che  preveda,  oltre  al  possesso  dei requisiti di cui
          all'art.  13,  anche  un  capitolato  d'oneri  o specifiche
          tecniche, stabiliti previa consultazione del comitato degli
          utenti.
              2.  Al  riguardo  il  Ministero  dei  trasporti e della
          navigazione,  anche su segnalazione dell'E.N.A.C., dispone,
          ove  necessario,  obblighi  di  servizio  pubblico  per gli
          aeroporti  che  servono  regioni  periferiche  o  in via di
          sviluppo, informandone la Commissione europea. Il Ministero
          dei  trasporti  e  della  navigazione,  previa approvazione
          della  Commissione europea, ove necessario, puo' estendere,
          anche su segnalazione dell'E.N.A.C., un obbligo di servizio
          pubblico  ad  un  aeroporto ubicato in una regione insulare
          avente  un  volume  di  traffico  non  inferiore  a 100.000
          passeggeri all'anno, dandone notizia nel bando di gara.