ART. 24. (Modifica al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, in materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti comunitari). 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, dopo le parole: "aperta a tutti i prestatori interessati" sono inserite le seguenti: "selezionati per un periodo di durata massima di sette anni".
Note all'art. 24: - Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, reca: «Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita». Il testo dell'art. 11, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita: «Art. 11 (Procedure di selezione). - 1. Per l'individuazione dei prestatori delle categorie di servizi di assistenza a terra il cui accesso e' sottoposto a limitazioni o a provvedimenti di deroga di cui all'art. 12, comma 1, l'ente di gestione indice una gara d'appalto ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 1995, n. 158, pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, aperta a tutti i prestatori interessati selezionati per un periodo di durata massima di sette anni e che preveda, oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, anche un capitolato d'oneri o specifiche tecniche, stabiliti previa consultazione del comitato degli utenti. 2. Al riguardo il Ministero dei trasporti e della navigazione, anche su segnalazione dell'E.N.A.C., dispone, ove necessario, obblighi di servizio pubblico per gli aeroporti che servono regioni periferiche o in via di sviluppo, informandone la Commissione europea. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, previa approvazione della Commissione europea, ove necessario, puo' estendere, anche su segnalazione dell'E.N.A.C., un obbligo di servizio pubblico ad un aeroporto ubicato in una regione insulare avente un volume di traffico non inferiore a 100.000 passeggeri all'anno, dandone notizia nel bando di gara.