ART. 25.
 (Opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002
     del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,
  relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali).
1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro  per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di  concerto con il Ministro della giustizia, previo
parere  dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell'articolo 1,
comma  3,  salva la facolta' prevista dall'articolo 1, comma 4, uno o
piu'  decreti  legislativi  per  l'esercizio  delle facolta' previste
dall'articolo  5  del  regolamento  (CE)  n. 1606/2002 del Parlamento
europeo   e   del   Consiglio,   del   19   luglio   2002,   relativo
all'applicazione  dei principi contabili internazionali, nel rispetto
dei  principi  e delle disposizioni comunitarie in materia, secondo i
principi e criteri direttivi appresso indicati:
a)  obbligo  di  adottare  i  principi contabili internazionali nella
redazione  del  bilancio  di  esercizio delle societa' quotate, salvo
quanto previsto alla lettera e);
b)  obbligo  di  adottare  i  principi contabili internazionali nella
redazione  del  bilancio  di  esercizio  e consolidato delle societa'
aventi  strumenti  finanziari  diffusi  presso  il  pubblico  di  cui
all'articolo  116  del  testo  unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, salvo quanto previsto alla lettera e);
c)  obbligo  di  adottare  i  principi contabili internazionali nella
redazione  del  bilancio  di  esercizio  e consolidato delle banche e
degli  intermediari  finanziari sottoposti a vigilanza da parte della
Banca d'Italia;
d)  obbligo  di  adottare  i  principi contabili internazionali nella
redazione  del  bilancio consolidato delle societa' che esercitano le
imprese  incluse  nell'ambito di applicazione del decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173;
e)  obbligo  di  adottare  i  principi contabili internazionali nella
redazione  del bilancio di esercizio delle societa' che esercitano le
imprese  incluse  nell'ambito di applicazione del decreto legislativo
26  maggio  1997,  n.  173,  solo  nel caso in cui sono quotate e non
redigono il bilancio consolidato;
f)  facolta'  di  adottare  i principi contabili internazionali nella
redazione  del bilancio di esercizio o consolidato delle societa' che
non  ne hanno l'obbligo ai sensi delle lettere precedenti, diverse da
quelle  che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione
del  decreto  legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e diverse da quelle
che  possono  redigere  il  bilancio  in  forma  abbreviata, ai sensi
dell'articolo 2435-bis del codice civile;
g)  eventuale  modifica della normativa fiscale in materia di reddito
d'impresa  al  fine  di  armonizzarla  con  le  innovazioni derivanti
dall'applicazione dei principi contabili internazionali;
h)   nell'ambito   di   applicazione  soggettivo  sopra  individuato,
coordinamento  delle  disposizioni vigenti in materia di bilancio con
quelle derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali.
2. Dai principi e criteri di cui al comma 1 non devono derivare oneri
o minori entrate per il bilancio dello Stato.
3.  I poteri della Banca d'Italia di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per gli
enti  creditizi  e  finanziari  di  cui  al  comma 1, lettera c), nel
rispetto  dei  principi  contabili internazionali adottati secondo la
procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 31 ottobre 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Castelli

                             ----------

 
          Note all'art. 25:
              -  Il  regolamento  CE  1606/2002  e'  pubblicato nella
          G.U.C.E.  11 settembre  2002,  n.  L  243.  L'art.  5 cosi'
          recita:
              «Art.  5  (Opzioni  relative  ai  conti  annuali e alle
          societa'  i  cui  titoli  non  sono negoziati in un mercato
          pubblico).   -   Gli  Stati  membri  possono  consentire  o
          prescrivere:
                a) alle  societa'  di  cui  all'art. 4, di redigere i
          loro conti annuali;
                b) alle societa' diverse da quelle di cui all'art. 4,
          di  redigere  i  loro  conti  consolidati  e/o i loro conti
          annuali  conformemente ai principi contabili internazionali
          adottati  secondo la procedura di cui all'art. 6, paragrafo
          2.».
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca:
          «Testo    unico    delle   disposizioni   in   materia   di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della  legge  6 febbraio  1996,  n.  52».  L'art. 116 cosi'
          recita:
              «Art.   116   (Strumenti   finanziari  diffusi  tra  il
          pubblico).  -  1. Gli articoli 114 e 115 si applicano anche
          agli  emittenti  strumenti  finanziari  che,  ancorche' non
          quotati  in  mercati  regolamentati italiani, siano diffusi
          tra  il  pubblico in misura rilevante. La CONSOB stabilisce
          con  regolamento  i  criteri  per  l'individuazione di tali
          emittenti   e   puo'  dispensare,  in  tutto  o  in  parte,
          dall'osservanza   degli   obblighi  previsti  dai  predetti
          articoli emittenti  strumenti finanziari quotati in mercati
          regolamentati  di  altri  paesi  dell'Unione  europea  o in
          mercati  di  paesi extracomunitari, in considerazione degli
          obblighi  informativi  a  cui  sono  tenuti  in forza della
          quotazione.
              2.  Gli  emittenti indicati nel comma 1 sottopongono il
          bilancio di esercizio e quello consolidato, ove redatto, al
          giudizio  di  una societa' di revisione, ai sensi dell'art.
          156.».
              -  Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, reca:
          «Attuazione  della direttiva 91/674/CEE in materia di conti
          annuali e consolidati delle imprese di assicurazione».
              - L'art. 2435-bis del codice civile recita:
              «Art.  2435-bis  (Bilancio  in  forma abbreviata). - Le
          societa'  possono  redigere il bilancio in forma abbreviata
          quando,  nel  primo  esercizio  o, successivamente, per due
          esercizi  consecutivi non abbiano superato due dei seguenti
          limiti:
                1)   totale  dell'attivo  dello  stato  patrimoniale:
          3.125.000 euro;
                2)   ricavi   delle   vendite  e  delle  prestazioni:
          6.250.000 euro;
                3)  dipendenti occupati in media durante l'esercizio:
          50 unita'.
              Nel  bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale
          comprende  solo  le  voci contrassegnate nell'art. 2424 con
          lettere  maiuscole e con numeri romani; dalle voci BI e BII
          dell'attivo  devono  essere detratti in forma esplicita gli
          ammortamenti  e le svalutazioni; nelle voci CII dell'attivo
          e  D  del  passivo  devono  essere separatamente indicati i
          crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.
              Nella  nota  integrativa  sono  omesse  le  indicazioni
          richieste  dal  n.  10) dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3),
          7),  9),  10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427
          le  indicazioni richieste dal numero 6) dell'art. 2427 sono
          riferite   all'importo   globale  dei  debiti  iscritti  in
          bilancio.
              Qualora le societa' indicate nel primo comma forniscano
          nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri
          3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione
          della relazione sulla gestione.
              Le  societa' che a norma del presente articolo redigono
          il  bilancio  in forma abbreviata devono redigerlo in forma
          ordinaria  quando  per  il  secondo  esercizio  consecutivo
          abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.»
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, reca:
              «Attuazione  della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai
          conti  annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli
          altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE,
          relativa  agli  obblighi  in  materia  di  pubblicita'  dei
          documenti  contabili  delle  succursali,  stabilite  in uno
          Stato  membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con
          sede  sociale  fuori  ditale  Stato  membro».  L'art. 5 del
          citato decreto legislativo, cosi' recita:
              «Art.   5  (Poteri  delle  autorita).  -  1.  Gli  enti
          creditizi  e  finanziari si attengono alle disposizioni che
          la  Banca d'Italia emana relativamente alle forme tecniche,
          su  base  individuale  e su base consolidata, dei bilanci e
          delle  situazioni  dei  conti destinate al pubblico nonche'
          alle  modalita'  e  ai  termini  della  pubblicazione delle
          situazioni dei conti.
              2. I poteri conferiti dal comma 1 sono esercitati anche
          per le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle
          forme  tecniche  stabilite dal presente decreto nonche' per
          l'adeguamento   della  disciplina  nazionale  all'evolversi
          della   disciplina,   dei  principi  e  degli  orientamenti
          comunitari.
              3.   Nel   caso   dei  soggetti  operanti  nel  settore
          finanziario    iscritti   nell'elenco   speciale   previsto
          dall'art.  107  del  testo  unico  delle  leggi  in materia
          bancaria  e  creditizia, le istruzioni della Banca d'Italia
          sono  emanate  d'intesa  con  la  CONSOB.  Per  le societa'
          previste  dalla  legge  23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni
          della Banca d'Italia sono emanate sentita la CONSOB. Per le
          societa'  previste  dalla  legge  2 gennaio  1991, n. 1, le
          istruzioni  sono  emanate  dalla  Banca d'Italia sentita la
          CONSOB,  tenendo  conto  della specialita' della disciplina
          della legge stessa.
              4.  Gli atti emanati nell'esercizio dei poteri previsti
          dal   presente  articolo  sono  pubblicati  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.».