ART. 3.
  (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni
                    di disposizioni comunitarie).
1.   Al   fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle  norme
comunitarie  nell'ordinamento  nazionale,  il Governo, fatte salve le
norme  penali  vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla
data  di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni  penali  o  amministrative  per  le  violazioni di direttive
comunitarie  attuate  in  via regolamentare o amministrativa ai sensi
della  legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n.
128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano
gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2.  La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi
adottati  ai  sensi  dell'articolo  14 della legge 23 agosto 1988, n.
400,  su  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia,
di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per  materia.  I  decreti
legislativi  si  informeranno  ai principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il
Governo  acquisisce  i  pareri dei competenti organi parlamentari che
devono  essere  espressi  entro sessanta giorni dalla ricezione degli
schemi.   Decorso   inutilmente   il   termine  predetto,  i  decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
 
          Note all'art. 3:
              -   La   legge   22 febbraio   1994,   n.   146,  reca:
          «Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria 1993».
              -  La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni
          per  l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee.  (Legge  comunitaria
          1995-1997).
              -  Per  l'art.  14  della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          vedi le note all'art. 1.