ART. 5.
     (Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie
              interessate dalle direttive comunitarie).
1.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, con le modalita' di cui ai
commi  2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni  dettate  in  attuazione  delle deleghe conferite per il
recepimento  di  direttive  comunitarie,  al  fine  di  coordinare le
medesime  con  le  norme  legislative  vigenti  nelle stesse materie,
apportando   le   sole  integrazioni  e  modificazioni  necessarie  a
garantire  la  semplificazione  e  la  coerenza logica, sistematica e
lessicale della normativa.
2.  I  testi  unici  di  cui  al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei.  Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni
contenute  nei  testi  unici  non  possono essere abrogate, derogate,
sospese  o  comunque  modificate  se  non in modo esplicito, mediante
l'indicazione  puntuale  delle  disposizioni  da  abrogare, derogare,
sospendere o modificare.
3.  Per  le  disposizioni  adottate ai sensi del presente articolo si
applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1.
4. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e
igiene del lavoro.