ART. 6.
   (Modifiche all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
          in materia di accesso alla professione notarile).
1.  All'articolo  5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al  numero  1°,  le  parole:  "del  regno"  sono sostituite dalle
seguenti: "italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea";
b) al numero 4°, le parole: "in una delle Universita' del Regno" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "in  una  universita'  italiana o di un
titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002,
n. 148".
 
          Note all'art. 6:
              -  La legge 16 febbraio 1913, n. 89, reca: «Ordinamento
          del notariato e degli archivi notarili». Il testo dell'art.
          5,  come  modificato  dalla  legge  qui  pubblicata,  cosi'
          recita:
              «Art.   5.  -  Per  ottenere  la  nomina  a  notaro  e'
          necessario:
                1) essere  cittadino  italiano  o  di  un altro Stato
          membro  dell'Unione europea ed aver compiuto l'eta' di anni
          21;
                2) essere  di  moralita'  e  di  condotta  sotto ogni
          rapporto incensurate;
                3) non  aver subito condanna per un reato non colposo
          punito  con  pena  non  inferiore  nel  minimo  a sei mesi,
          ancorche'  sia  stata  inflitta  una pena di durata minore;
          l'esercizio  dell'azione  penale per uno dei predetti reati
          comporta  la  sospensione  della  iscrizione  nel ruolo dei
          notai  sino  al  definitivo  proscioglimento  o  sino  alla
          declaratoria di estinzione del reato;
                4) essere fornito della laurea in giurisprudenza data
          o  confermata  in  una  universita' italiana o di un titolo
          riconosciuto  equipollente  ai  sensi della legge 11 luglio
          2002, n. 148;
                5) avere   ottenuto,   dopo   conseguita  la  laurea,
          l'iscrizione  fra i praticanti presso un Consiglio notarile
          ed  avere  fatto  la  pratica  per  due anni continui, dopo
          l'iscrizione, presso un notaro del distretto, designato dal
          praticante,    col    consenso    del   notaro   stesso   e
          coll'approvazione del Consiglio.
              Per   coloro  che  sono  stati  funzionari  dell'ordine
          giudiziario  almeno  per  due  anni,  per  gli  avvocati in
          esercizio  e  per i procuratori pure in esercizio da almeno
          due anni, basta la pratica per un anno continuo.
              La  pratica  incominciata  in  un distretto puo' essere
          continuata   in  un  altro  distretto;  nel  qual  caso  il
          praticante  dovra'  trasferire presso il Consiglio notarile
          di  quest'ultimo  distretto  la  iscrizione  gia'  ottenuta
          nell'altro e fare la pratica presso il notaro del distretto
          in cui intende proseguirla;
                6) avere  sostenuto  con  approvazione  un  esame  di
          idoneita', dopo compiuta la pratica notarile.».
              -  La  legge 11 luglio 2002, n. 148, reca: «Ratifica ed
          esecuzione  della Convenzione sul riconoscimento dei titoli
          di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione
          europea,  fatta  a  Lisbona  l'11 aprile  1997,  e norme di
          adeguamento dell'ordinamento interno».