ART. 6. (Modifiche all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di accesso alla professione notarile). 1. All'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al numero 1°, le parole: "del regno" sono sostituite dalle seguenti: "italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea"; b) al numero 4°, le parole: "in una delle Universita' del Regno" sono sostituite dalle seguenti: "in una universita' italiana o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148".
Note all'art. 6: - La legge 16 febbraio 1913, n. 89, reca: «Ordinamento del notariato e degli archivi notarili». Il testo dell'art. 5, come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita: «Art. 5. - Per ottenere la nomina a notaro e' necessario: 1) essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea ed aver compiuto l'eta' di anni 21; 2) essere di moralita' e di condotta sotto ogni rapporto incensurate; 3) non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorche' sia stata inflitta una pena di durata minore; l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato; 4) essere fornito della laurea in giurisprudenza data o confermata in una universita' italiana o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148; 5) avere ottenuto, dopo conseguita la laurea, l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed avere fatto la pratica per due anni continui, dopo l'iscrizione, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e coll'approvazione del Consiglio. Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per due anni, per gli avvocati in esercizio e per i procuratori pure in esercizio da almeno due anni, basta la pratica per un anno continuo. La pratica incominciata in un distretto puo' essere continuata in un altro distretto; nel qual caso il praticante dovra' trasferire presso il Consiglio notarile di quest'ultimo distretto la iscrizione gia' ottenuta nell'altro e fare la pratica presso il notaro del distretto in cui intende proseguirla; 6) avere sostenuto con approvazione un esame di idoneita', dopo compiuta la pratica notarile.». - La legge 11 luglio 2002, n. 148, reca: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno».