ART. 7.
    (Modifiche all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
     in materia di tutela della salute dei non fumatori anche in
    conformita' alla direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco).
1.  Al  comma  2,  secondo  periodo,  dell'articolo 51 della legge 16
gennaio  2003, n. 3, le parole: "con regolamento, da emanare ai sensi
dell'articolo  17,  comma  1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive  modificazioni,"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "con
decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri di recepimento di
un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome,".
2.  Al  comma  2,  terzo periodo, e al comma 6 dell'articolo 51 della
legge  16  gennaio 2003, n. 3, la parola: "regolamento" e' sostituita
dalla seguente: "provvedimento".
 
          Note all'art. 7:
              -  La  legge 16 gennaio 2003, n. 3, reca: «Disposizioni
          ordinamentali  in  materia  di  pubblica  amministrazione».
          L'art.  51,  come  modificato  dalla  legge qui pubblicata,
          cosi' recita:
              «Art.  51  (Tutela della salute dei non fumatori). - 1.
          E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
                a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
                b) quelli   riservati   ai   fumatori   e  come  tali
          contrassegnati.
              2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1,
          lettera  b),  devono  essere  dotati  di  impianti  per  la
          ventilazione   ed   il   ricambio   di   aria  regolarmente
          funzionanti.  Al fine di garantire i livelli essenziali del
          diritto  alla  salute,  le  caratteristiche  tecniche degli
          impianti  per  la  ventilazione ed il ricambio di aria sono
          definite,   entro   centottanta   giorni   dalla   data  di
          pubblicazione   della   presente   legge   nella   Gazzetta
          Ufficiale,  con il decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri  di  recepimento  di  un  accordo tra lo Stato, le
          regioni,  e  le province autonome, su proposta del Ministro
          della  salute.  Con lo stesso provvedimento sono definiti i
          locali riservati ai fumatori nonche' i modelli dei cartelli
          connessi   all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente articolo.
              3.  Negli  esercizi di ristorazione, ai sensi del comma
          1,  lettera b), devono essere adibiti ai non fumatori uno o
          piu'   locali   di   superficie  prevalente  rispetto  alla
          superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
              4.  Con  regolamento  da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
          modificazioni,  su  proposta  del  Ministro  della  salute,
          possono   essere  individuati  eventuali  ulteriori  luoghi
          chiusi  nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle
          disposizioni  di  cui  ai  commi 1, 2 e 3. Tale regolamento
          deve  prevedere che in tutte le strutture in cui le persone
          sono  costrette  a  soggiornare  non volontariamente devono
          essere previsti locali adibiti ai fumatori.
              5.  Alle  infrazioni  al  divieto previsto dal presente
          articolo  si  applicano le sanzioni di cui all'art. 7 della
          legge  11 novembre  1975, n. 584, come sostituito dall'art.
          52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
              6.  Al  fine  di  consentire  una adeguata attivita' di
          informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di
          categoria  piu'  rappresentative, le disposizioni di cui ai
          commi  1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso
          un  anno  dalla data di entrata in vigore del provvedimento
          di cui al comma 2.
              7.  Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione
          della  presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo
          sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  su proposta del Ministro della salute di concerto
          con   i  Ministri  della  giustizia  e  dell'interno,  sono
          ridefinite    le   procedure   per   l'accertamento   delle
          infrazioni,  la  relativa  modulistica per il rilievo delle
          sanzioni  nonche' l'individuazione dei soggetti legittimati
          ad   elevare   i   relativi  processi  verbali,  di  quelli
          competenti   a   ricevere   il  rapporto  sulle  infrazioni
          accertate  ai  sensi  dell'art.  17 della legge 24 novembre
          1981,  n.  689, e di quelli deputati a irrogare le relative
          sanzioni.
              8.  Le  disposizioni  di  cui  al presente articolo non
          comportano  maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio dello
          Stato.
              9.  Rimangono  in  vigore,  in  quanto  compatibili, le
          disposizioni  di  cui  agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11
          della legge 11 novembre 1975, n. 584.
              10.  Restano  ferme le disposizioni che disciplinano il
          divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.
              -  La direttiva 2001/37/CE e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale della Comunita' europea 18 luglio 2001, n. L 194.
              -  La  legge  23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri». L'art. 17, cosi' recita:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (lettera soppressa).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».