Art. 6.

                 Eliminazione di atti dal fascicolo

  1.  Devono essere eliminati dal fascicolo personale i provvedimenti
disciplinari  annullati,  revocati  o  riformati,  i provvedimenti di
sospensione cautelare revocati o divenuti inefficaci, i provvedimenti
di  esclusione  di  cui all'articolo 93 del testo unico approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3,
quando, venuta meno la causa che li ha determinati, siano intervenuti
i  provvedimenti definitivi di cui all'articolo 95 del suddetto testo
unico, i rapporti informativi, le schede di valutazione, le relazioni
sul  servizio  prestato  annullati o riformati d'ufficio o su ricorso
degli interessati.
  2.  Si  applicano per l'eliminazione degli atti le modalita' di cui
all'articolo  28 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686.
 
          Note all'art. 6:
              -  Per  il  riferimento al decreto del Presidente della
          Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3, si vedano le note alle
          premesse. Si trascrivono gli articoli 93 e 95:
              «Art.  93  (Esclusione dagli esami e dagli scrutini). -
          L'impiegato  sospeso  ai  sensi  degli  articoli 91 e 92 e'
          escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione.
              Quando  l'impiegato e' stato deferito al giudizio della
          commissione  di  disciplina,  il  Ministro, anche se non ha
          disposto   la   sospensione  cautelare,  puo',  sentito  il
          consiglio    d'amministrazione,    escludere    l'impiegato
          dall'esame o dallo scrutinio».
              «Art.   95  (Ammissione  agli  scrutini  dell'impiegato
          prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso
          dallo   scrutinio  quando  sia  prosciolto  dagli  addebiti
          dedotti nel procedimento disciplinare, o questo si concluda
          con  l'irrogazione  della  censura,  e'  scrutinato  per la
          promozione.
              Se   il   consiglio  di  amministrazione  delibera  che
          l'impiegato  scrutinato  sia maggiormente meritevole almeno
          dell'ultimo   promosso  con  lo  scrutinio  originario,  lo
          designa  per  la  promozione,  indicando  il posto che deve
          occupare in graduatoria.
              La promozione e' conferita, anche in soprannumero salvo
          riassorbimento,  con  decorrenza  dalla  stessa  data delle
          promozioni disposte in base allo scrutinio originario.
              Se  durante  il  periodo  di esclusione si siano svolti
          piu'  scrutini  di  promozione ai quali l'impiegato avrebbe
          potuto  essere  sottoposto  il  consiglio d'amministrazione
          deve  valutare  l'impiegato  per  ciascuno  dei  successivi
          scrutini  e  stabilire  in  quale  di questi avrebbe potuto
          essere  promosso. La data di decorrenza della promozione e'
          quella  dello  scrutinio  per effetto del quale, a giudizio
          del   consiglio   d'amministrazione,   si   sarebbe  dovuta
          conferire la promozione».
              -  Per  il  riferimento al decreto del Presidente della
          Repubblica  3 maggio  1957,  n. 686, si vedano le note alle
          premesse. Si trascrive l'art. 28:
              «Art.  28  (Modalita'  della  eliminazione  di atti). -
          L'eliminazione  di atti o documenti dal fascicolo personale
          dell'impiegato  si  esegue  mediante  stralcio  dell'atto o
          documento  ed inserzione, in sua vece, della determinazione
          del  capo  del personale, che deve limitarsi a precisare la
          disposizione    in   base   alla   quale   viene   disposta
          l'eliminazione.   Nella   detta   determinazione  l'atto  o
          documento stralciato deve essere indicato soltanto mediante
          gli  estremi  con cui e' iscritto nell'indice del fascicolo
          personale,   escluso  ogni  ulteriore  riferimento  al  suo
          contenuto. Gli estremi della determinazione sono annotati a
          margine  dell'indice  del  fascicolo  personale  nonche'  a
          margine  dello  stato matricolare, se l'atto o documento e'
          in questo menzionato.
              Gli  atti  o  documenti  stralciati  vengono  trasmessi
          all'archivio  dal quale non potranno essere estratti se non
          per  ordine  scritto del Ministro o del capo del personale,
          che  indichera' a quale autorita' o ufficio gli atti stessi
          possano essere comunicati o dati in visione.».