Art. 6. Eliminazione di atti dal fascicolo 1. Devono essere eliminati dal fascicolo personale i provvedimenti disciplinari annullati, revocati o riformati, i provvedimenti di sospensione cautelare revocati o divenuti inefficaci, i provvedimenti di esclusione di cui all'articolo 93 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando, venuta meno la causa che li ha determinati, siano intervenuti i provvedimenti definitivi di cui all'articolo 95 del suddetto testo unico, i rapporti informativi, le schede di valutazione, le relazioni sul servizio prestato annullati o riformati d'ufficio o su ricorso degli interessati. 2. Si applicano per l'eliminazione degli atti le modalita' di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
Note all'art. 6: - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si vedano le note alle premesse. Si trascrivono gli articoli 93 e 95: «Art. 93 (Esclusione dagli esami e dagli scrutini). - L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 e' escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione. Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio della commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, puo', sentito il consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio». «Art. 95 (Ammissione agli scrutini dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari). - L'impiegato escluso dallo scrutinio quando sia prosciolto dagli addebiti dedotti nel procedimento disciplinare, o questo si concluda con l'irrogazione della censura, e' scrutinato per la promozione. Se il consiglio di amministrazione delibera che l'impiegato scrutinato sia maggiormente meritevole almeno dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando il posto che deve occupare in graduatoria. La promozione e' conferita, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio originario. Se durante il periodo di esclusione si siano svolti piu' scrutini di promozione ai quali l'impiegato avrebbe potuto essere sottoposto il consiglio d'amministrazione deve valutare l'impiegato per ciascuno dei successivi scrutini e stabilire in quale di questi avrebbe potuto essere promosso. La data di decorrenza della promozione e' quella dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio del consiglio d'amministrazione, si sarebbe dovuta conferire la promozione». - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si vedano le note alle premesse. Si trascrive l'art. 28: «Art. 28 (Modalita' della eliminazione di atti). - L'eliminazione di atti o documenti dal fascicolo personale dell'impiegato si esegue mediante stralcio dell'atto o documento ed inserzione, in sua vece, della determinazione del capo del personale, che deve limitarsi a precisare la disposizione in base alla quale viene disposta l'eliminazione. Nella detta determinazione l'atto o documento stralciato deve essere indicato soltanto mediante gli estremi con cui e' iscritto nell'indice del fascicolo personale, escluso ogni ulteriore riferimento al suo contenuto. Gli estremi della determinazione sono annotati a margine dell'indice del fascicolo personale nonche' a margine dello stato matricolare, se l'atto o documento e' in questo menzionato. Gli atti o documenti stralciati vengono trasmessi all'archivio dal quale non potranno essere estratti se non per ordine scritto del Ministro o del capo del personale, che indichera' a quale autorita' o ufficio gli atti stessi possano essere comunicati o dati in visione.».