Art. 7. Atti inseribili a richiesta dell'interessato 1. Il funzionario diplomatico puo' richiedere, con istanza indirizzata tramite la via gerarchica, al direttore generale per il personale l'inserimento nel proprio fascicolo personale di atti o documenti che lo riguardano, qualora contengano informazioni attinenti alla sua attivita' di servizio, rilevanti per la valutazione della sua professionalita'. 2. Il direttore generale per il personale o, su sua delega, il responsabile dell'ufficio competente per lo stato giuridico del personale, dispone l'inserimento richiesto o, con decisione motivata, respinge la domanda.