Art. 7.

            Atti inseribili a richiesta dell'interessato

  1.   Il   funzionario  diplomatico  puo'  richiedere,  con  istanza
indirizzata  tramite  la via gerarchica, al direttore generale per il
personale  l'inserimento  nel  proprio  fascicolo personale di atti o
documenti   che   lo   riguardano,  qualora  contengano  informazioni
attinenti   alla   sua   attivita'  di  servizio,  rilevanti  per  la
valutazione della sua professionalita'.
  2.  Il  direttore  generale  per  il personale o, su sua delega, il
responsabile  dell'ufficio  competente  per  lo  stato  giuridico del
personale, dispone l'inserimento richiesto o, con decisione motivata,
respinge la domanda.